Corte costituzionale

Sentenza n. 306/1988

Corte cost., sent. 17 marzo 1988, n. 306

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
306/1988
Data di deposito
17 marzo 1988
Data di decisione
10 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:306

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982
  • art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982

Parametri

  • art. 8, nn.6,17,24, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 76, Costituzione
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • art. 9, nn. 9, 10, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 10594

Il d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, emanato - sulla base della legge delega n. 42 del 1982 - in attuazione della direttiva CEE n. 75/440, relativa alla qualita` delle acque potabili, non interferisce in alcun modo nelle competenze esclusive delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 8, nn. 6, 17, 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 5, d.P.R. n. 381 del 1974). Esso, infatti, non concerne la realizzazione di acquedotti o altre opere riguardanti il buon regime dei corsi d'acqua per esigenze di sicurezza e non prevede interventi ne` con riflessi sull'assetto del paesaggio ne` per la difesa delle acque dall'inquinamento, al di fuori delle specifiche esigenze di potabilita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, sollevata in riferimento agli artt. 76 Cost., 8, nn. 6, 17, 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 5, d.P.R. n. 381 del 1974).

Massima n. 10595

Il d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, emanato - sulla base della legge delega n. 42 del 1982 - in attuazione della direttiva CEE n. 75/440, relativa alla qualita` delle acque potabili, costituisce non solo normativa di attuazione di obblighi comunitari, ma anche atto di coordinamento, mediante legge, in materia di igiene e sanita`: sotto tale profilo esso realizza il principio - fissato in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - di cui all'art. 4 della l. n. 833 del 1978 (sul servizio sanitario), nel senso di assicurare l'uniformita` di condizioni e garanzie di salute nell'intero territorio della Repubblica. Sono in stretta correlazione con detto principio e, pertanto, legittimamente limitano la competenza concorrente delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "igiene e sanita`", le disposizioni del citato d.P.R. n. 515 del 1982, che attribuiscono allo Stato il potere di determinare le norme tecniche di rilevamento ed analisi nonche` di approvare le nuove utilizzazioni di acque con caratteristiche inferiori a quelle minimali e che, anche ai fini dell'osservanza della menzionata direttiva comunitaria, operano il riparto di funzioni tra Stato e Province. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76 Cost., 9, nn. 9 e 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legitti- mita` costituzionale degli artt. 2, 3, 8, secondo comma, e 9 del d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 (Attuazione della direttiva CEE n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili) nel suo complesso e degli artt. 2, 3, 8, comma secondo, e 9 dello stesso decreto, sollevate dalle Province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 8, nn. 6, 17 e 24, 9, nn. 9 e 10, 14, 16 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione dello Statuto, nonché dell'art. 76 Cost.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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