Corte costituzionale
Sentenza n. 306/1988
Corte cost., sent. 17 marzo 1988, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 306/1988
- Data di deposito
- 17 marzo 1988
- Data di decisione
- 10 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:306
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982
- art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982
Parametri
- art. 8, nn.6,17,24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 76, Costituzione
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 9, nn. 9, 10, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 10594
Il d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, emanato - sulla base della legge delega n. 42 del 1982 - in attuazione della direttiva CEE n. 75/440, relativa alla qualita` delle acque potabili, non interferisce in alcun modo nelle competenze esclusive delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 8, nn. 6, 17, 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 5, d.P.R. n. 381 del 1974). Esso, infatti, non concerne la realizzazione di acquedotti o altre opere riguardanti il buon regime dei corsi d'acqua per esigenze di sicurezza e non prevede interventi ne` con riflessi sull'assetto del paesaggio ne` per la difesa delle acque dall'inquinamento, al di fuori delle specifiche esigenze di potabilita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, sollevata in riferimento agli artt. 76 Cost., 8, nn. 6, 17, 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 5, d.P.R. n. 381 del 1974).
Massima n. 10595
Il d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, emanato - sulla base della legge delega n. 42 del 1982 - in attuazione della direttiva CEE n. 75/440, relativa alla qualita` delle acque potabili, costituisce non solo normativa di attuazione di obblighi comunitari, ma anche atto di coordinamento, mediante legge, in materia di igiene e sanita`: sotto tale profilo esso realizza il principio - fissato in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - di cui all'art. 4 della l. n. 833 del 1978 (sul servizio sanitario), nel senso di assicurare l'uniformita` di condizioni e garanzie di salute nell'intero territorio della Repubblica. Sono in stretta correlazione con detto principio e, pertanto, legittimamente limitano la competenza concorrente delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "igiene e sanita`", le disposizioni del citato d.P.R. n. 515 del 1982, che attribuiscono allo Stato il potere di determinare le norme tecniche di rilevamento ed analisi nonche` di approvare le nuove utilizzazioni di acque con caratteristiche inferiori a quelle minimali e che, anche ai fini dell'osservanza della menzionata direttiva comunitaria, operano il riparto di funzioni tra Stato e Province. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76 Cost., 9, nn. 9 e 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legitti- mita` costituzionale degli artt. 2, 3, 8, secondo comma, e 9 del d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 (Attuazione della direttiva CEE n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili) nel suo complesso e degli artt. 2, 3, 8, comma secondo, e 9 dello stesso decreto, sollevate dalle Province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 8, nn. 6, 17 e 24, 9, nn. 9 e 10, 14, 16 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione dello Statuto, nonché dell'art. 76 Cost.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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