Corte costituzionale

Sentenza n. 305/1988

Corte cost., sent. 17 marzo 1988, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
305/1988
Data di deposito
17 marzo 1988
Data di decisione
10 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:305

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
  • art. 9, All. 1, 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982

Parametri

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, nn. 6, 24, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 76, Costituzione

Massime

Massima n. 10592

Il d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, emanato - sulla base della legge delega n. 42 del 1982 - in attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita` delle acque di balneazione, non interferisce nelle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano: ne` in tema di utilizzazione delle acque (art. 9, n. 9 dello Statuto speciale) - in quanto regolamentando l'uso balneare di esse sotto l'aspetto igienico-sanitario ne presuppone la gia` avvenuta destinazione all'uso stesso - ne` in tema di tutela del paesaggio e di opere idrauliche (art. 8, nn. 6 e 24 dello Statuto) - poiche` non riguarda attivita` inerenti alla costruzione di opere - ne`, infine, in tema di urbanistica e opere pubbliche (art. 5, d.P.R. n. 381 del 1974) - poiche` non attiene a interventi di difesa delle acque dall'inquinamento, al di fuori delle specifiche esigenze della balneazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, in riferimento agli artt. 8, nn. 6 e 24, 9, n.9, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 5 del d.P.R. n. 381 del 1974).

Massima n. 10593

Il d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, emanato - sulla base della legge delega n. 42 del 1982 - in attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita` delle acque di balneazione, costituisce non solo normativa di attuazione di obblighi comunitari, ma anche atto di coordinamento, mediante legge, in materia di igiene e sanita`: sotto tale profilo esso realizza il principio - fissato in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - di cui all'art. 4 della l. n. 833 del 1978 (sul servizio sanitario) nel senso di assicurare l'uniformita` di condizioni e garanzie di salute nell'intero territorio della Repubblica. Legittimamente, pertanto, detto d.P.R. n. 470 del 1982, limita la competenza concorrente delle Province autonome di Trento e Bolzano in tema di "igiene e sanita`": sia per quanto concerne i parametri da esso stabiliti, che comunque rientrano nei valori guida della colonna G dell'allegato alla direttiva sia riguardo all'emanazione di norme tecniche di prelievo e di ricerca, la quale e` in stretta correlazione con il richiamato principio di cui alla l. n. 833 del 1978 sia, infine, relativamente al riparto di competenze in materia tra Stato, Comuni e Province autonome, per le quali le funzioni attribuite coprono il complesso di quelle deliberative inerenti alla materia stessa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 9, allegati n. 1 e n. 2 del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, in riferimento agli artt. 9, n. 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 76 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), nel suo complesso, e degli artt. 3, 4, 5, 6 e 9 dello stesso decreto e degli allegati n. 1 e n. 2, sollevate dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 8, nn. 6 e 24, 9, nn. 9 e 10, 16 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nonché dell'art. 76 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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