Corte costituzionale
Sentenza n. 305/1988
Corte cost., sent. 17 marzo 1988, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 305/1988
- Data di deposito
- 17 marzo 1988
- Data di decisione
- 10 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:305
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
- art. 9, All. 1, 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982
Parametri
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, nn. 6, 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 10592
Il d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, emanato - sulla base della legge delega n. 42 del 1982 - in attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita` delle acque di balneazione, non interferisce nelle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano: ne` in tema di utilizzazione delle acque (art. 9, n. 9 dello Statuto speciale) - in quanto regolamentando l'uso balneare di esse sotto l'aspetto igienico-sanitario ne presuppone la gia` avvenuta destinazione all'uso stesso - ne` in tema di tutela del paesaggio e di opere idrauliche (art. 8, nn. 6 e 24 dello Statuto) - poiche` non riguarda attivita` inerenti alla costruzione di opere - ne`, infine, in tema di urbanistica e opere pubbliche (art. 5, d.P.R. n. 381 del 1974) - poiche` non attiene a interventi di difesa delle acque dall'inquinamento, al di fuori delle specifiche esigenze della balneazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, in riferimento agli artt. 8, nn. 6 e 24, 9, n.9, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 5 del d.P.R. n. 381 del 1974).
Massima n. 10593
Il d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, emanato - sulla base della legge delega n. 42 del 1982 - in attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita` delle acque di balneazione, costituisce non solo normativa di attuazione di obblighi comunitari, ma anche atto di coordinamento, mediante legge, in materia di igiene e sanita`: sotto tale profilo esso realizza il principio - fissato in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - di cui all'art. 4 della l. n. 833 del 1978 (sul servizio sanitario) nel senso di assicurare l'uniformita` di condizioni e garanzie di salute nell'intero territorio della Repubblica. Legittimamente, pertanto, detto d.P.R. n. 470 del 1982, limita la competenza concorrente delle Province autonome di Trento e Bolzano in tema di "igiene e sanita`": sia per quanto concerne i parametri da esso stabiliti, che comunque rientrano nei valori guida della colonna G dell'allegato alla direttiva sia riguardo all'emanazione di norme tecniche di prelievo e di ricerca, la quale e` in stretta correlazione con il richiamato principio di cui alla l. n. 833 del 1978 sia, infine, relativamente al riparto di competenze in materia tra Stato, Comuni e Province autonome, per le quali le funzioni attribuite coprono il complesso di quelle deliberative inerenti alla materia stessa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 9, allegati n. 1 e n. 2 del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, in riferimento agli artt. 9, n. 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 76 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), nel suo complesso, e degli artt. 3, 4, 5, 6 e 9 dello stesso decreto e degli allegati n. 1 e n. 2, sollevate dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 8, nn. 6 e 24, 9, nn. 9 e 10, 16 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nonché dell'art. 76 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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