Corte costituzionale

Sentenza n. 266/1988

Corte cost., sent. 9 marzo 1988, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
266/1988
Data di deposito
9 marzo 1988
Data di decisione
8 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:266

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, legge n. 180 del 7 maggio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 10529

E' ammissibile il giudizio di legittimita` costituzionale, quando il "petitum" della questione sollevata risulti caratterizzato da una sola richiesta: ovvero, come , nella specie, dalla richiesta di caducazione della disciplina transitoria di cui al 1^ comma dell'art. 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180, non ponendosi in discussione - nell'ordinanza di rinvio - la questione della permanenza dell'effetto abrogativo prodotto dalla stessa disciplina sulla normativa anteriore, ne`, tanto meno, quella relativa alla devoluzione della materia al Consiglio Superiore della Magistratura. - S. n. 67/1984

Massima n. 10530

E' rilevante la questione di legittimita` relativa a norme che incidono in modo diretto sulla giurisdizione e sulle garanzie di indipendenza del giudice rimettente,ne` puo` consentirsi che questi dia dimostrazione di operare in "situazione di non indipendenza".

Massima n. 10531

Posto l'obbligo del legislatore di assicurare l'indipendenza della magistratura militare - discendente direttamente dall'art. 108, secondo comma, Cost. - l'impegno, a tal fine, assunto con la legge n. 180 del 1981, di costituire un apposito organo di "autogoverno della magistratura militare" implicava che, pur nella necessaria gradualita`, non vi fossero ritardi intollerabili all'attuazione del disposto costituzionale e, conseguentemente, che non fosse protratta ulteriormente (e cioe` oltre il previsto termine di "non piu` di un anno") la procedura, transitoriamente disposta, per i provvedimenti, compresi quelli disciplinari, concernenti la magistratura militare. Detta procedura, infatti, non si discosta dal sistema vigente anteriormente (alla legge n. 180), sicuramente contrastante con la Costituzione, consentendo una "dipendenza" (almeno in ordine ai provvedimenti stessi) della predetta magistratura dall'esecutivo; ne` a garantirne l'indipen- denza puo` valere il richiesto parere, non vincolante, espresso da componenti non elettivi e, percio`, non rappresentativi della stessa magistratura. Pertanto, fatti salvi gli atti amministrativi e giurisdizionali gia` posti in essere, e` incostituzionale, per contrasto con l'art. 108, secondo comma, Cost., l'art. 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui allo stesso articolo siano ulteriormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione. - S.n. 67/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui allo stesso articolo siano ulteriormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Deposito in cancelleria il 9 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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