Corte costituzionale
Sentenza n. 266/1988
Corte cost., sent. 9 marzo 1988, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 266/1988
- Data di deposito
- 9 marzo 1988
- Data di decisione
- 8 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:266
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, legge n. 180 del 7 maggio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 10529
E' ammissibile il giudizio di legittimita` costituzionale, quando il "petitum" della questione sollevata risulti caratterizzato da una sola richiesta: ovvero, come , nella specie, dalla richiesta di caducazione della disciplina transitoria di cui al 1^ comma dell'art. 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180, non ponendosi in discussione - nell'ordinanza di rinvio - la questione della permanenza dell'effetto abrogativo prodotto dalla stessa disciplina sulla normativa anteriore, ne`, tanto meno, quella relativa alla devoluzione della materia al Consiglio Superiore della Magistratura. - S. n. 67/1984
Massima n. 10530
E' rilevante la questione di legittimita` relativa a norme che incidono in modo diretto sulla giurisdizione e sulle garanzie di indipendenza del giudice rimettente,ne` puo` consentirsi che questi dia dimostrazione di operare in "situazione di non indipendenza".
Massima n. 10531
Posto l'obbligo del legislatore di assicurare l'indipendenza della magistratura militare - discendente direttamente dall'art. 108, secondo comma, Cost. - l'impegno, a tal fine, assunto con la legge n. 180 del 1981, di costituire un apposito organo di "autogoverno della magistratura militare" implicava che, pur nella necessaria gradualita`, non vi fossero ritardi intollerabili all'attuazione del disposto costituzionale e, conseguentemente, che non fosse protratta ulteriormente (e cioe` oltre il previsto termine di "non piu` di un anno") la procedura, transitoriamente disposta, per i provvedimenti, compresi quelli disciplinari, concernenti la magistratura militare. Detta procedura, infatti, non si discosta dal sistema vigente anteriormente (alla legge n. 180), sicuramente contrastante con la Costituzione, consentendo una "dipendenza" (almeno in ordine ai provvedimenti stessi) della predetta magistratura dall'esecutivo; ne` a garantirne l'indipen- denza puo` valere il richiesto parere, non vincolante, espresso da componenti non elettivi e, percio`, non rappresentativi della stessa magistratura. Pertanto, fatti salvi gli atti amministrativi e giurisdizionali gia` posti in essere, e` incostituzionale, per contrasto con l'art. 108, secondo comma, Cost., l'art. 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui allo stesso articolo siano ulteriormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione. - S.n. 67/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui allo stesso articolo siano ulteriormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Deposito in cancelleria il 9 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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