Corte costituzionale
Sentenza n. 239/1988
Corte cost., sent. 3 marzo 1988, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/1988
- Data di deposito
- 3 marzo 1988
- Data di decisione
- 24 febbraio 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 112, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 10498
La garanzia del diritto di difesa, di cui all'art. 24, comma secondo, Cost., non si estende all'attivita` amministrativa, anche se relativa a procedimenti disciplinari. -cfr. S. nn. 189/1974; 32/1974;100/1981. Ma v. altresi` S. n. 122/1974.
Massima n. 10499
Pur essendo stata espressamente riconosciuta, da parte del legislatore (v. Legge n. 93/1983),l'esigenza di garantire il diritto di difesa del pubblico dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, in presenza di un'ampia devoluzione a successivi interventi legislativi, e ad autonomi o conseguenti procedimenti di normazione subordinata o ad accordi - interventi ormai non piu` rinviabili - la Corte non puo` sostituirsi al legislatore, integrando detta garanzia con la richiesta pronuncia additiva. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 112, comma secondo, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, della parte in cui non prevede, nella fase della trattazione orale avanti la commissione di disciplina, nei procedimenti a carico di dipendenti statali, l'intervento e l'assistenza di un difensore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n 1/1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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