Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1988

Corte cost., sent. 3 marzo 1988, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/1988
Data di deposito
3 marzo 1988
Data di decisione
24 febbraio 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 10498

La garanzia del diritto di difesa, di cui all'art. 24, comma secondo, Cost., non si estende all'attivita` amministrativa, anche se relativa a procedimenti disciplinari. -cfr. S. nn. 189/1974; 32/1974;100/1981. Ma v. altresi` S. n. 122/1974.

Massima n. 10499

Pur essendo stata espressamente riconosciuta, da parte del legislatore (v. Legge n. 93/1983),l'esigenza di garantire il diritto di difesa del pubblico dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, in presenza di un'ampia devoluzione a successivi interventi legislativi, e ad autonomi o conseguenti procedimenti di normazione subordinata o ad accordi - interventi ormai non piu` rinviabili - la Corte non puo` sostituirsi al legislatore, integrando detta garanzia con la richiesta pronuncia additiva. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 112, comma secondo, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, della parte in cui non prevede, nella fase della trattazione orale avanti la commissione di disciplina, nei procedimenti a carico di dipendenti statali, l'intervento e l'assistenza di un difensore).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n 1/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze