Corte costituzionale
Sentenza n. 220/1988
Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/1988
- Data di deposito
- 25 febbraio 1988
- Data di decisione
- 11 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge n. 177 del 29 aprile 1976
- legge n. 75 del 20 marzo 1980
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 22, legge n. 160 del 2 giugno 1975
- art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 29 aprile 1976
- decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1980
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 10467
Nei giudizi di legittimita` costituzionale in via incidentale sono legittimate a costituirsi dinanzi alla Corte soltanto le parti del giudizio a quo che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualifica (artt. 25, comma secondo, e 23 l. 11 marzo 1953 n. 87; artt. 2 e 3, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Massima n. 10468
Non sono comparabili, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di eguaglianza, i sistemi riguardanti, nel loro complesso, i rapporti di lavoro pubblico e privato, e, in particolare, le norme attinenti ai rispettivi trattamenti pensionistici e di fine rapporto; ne`, del pari, sono comparabili i regimi riguardanti le varie categorie di dipendenti pubblici. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 - come modificati dall'art. 7, comma primo, l. 29 aprile 1976 n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75 - nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennita` di buonuscita dei dipendenti statali, stabilendo, cosi`, un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i lavoratori privati e per i dipendenti degli enti pubblici substatali di cui alla l. n. 70 del 1975). - indirizzo consolidato (S. nn. 82/1973, 26/1980, 68/1980, 185/1981, 125/1982, 46/1983, 40/1986).
Massima n. 10469
L'art. 22 della l. 3 giugno 1975 n. 160 non include l'indennita` integrativa speciale dei dipendenti statali nella base contributiva dell'indennita` di buonuscita E.N.P.A.S., e dunque non altera la necessaria correlazione tra retribuzione contributiva e retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennita` di buonuscita.
Massima n. 10470
Malgrado l'attenuarsi del carattere previdenziale dell'indennita` di buonuscita E.N.P.A.S., sussistono differenze sostanziali (quali l'erogazione da parte di ente diverso dal datore di lavoro e la partecipazione contributiva del pubblico dipendente) che rendono tale indennita` non comparabile - ai fini del giudizio di costituzionalita` alla stregua del principio di eguaglianza - con l'indennita` di anzianita` dei lavoratori privati (art. 2120 cod. civ.) e con l'indennita` di fine rapporto dei dipendenti substatali (art. 13, l. n. 70 del 1975); del pari, non e` possibile - attesa la diversita` dei rapporti cui accedono - porre a raffronto l'indennita` di buonuscita E.N.P.A.S. e l'indennita` premio di fine servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 - come modificati dall'art. 7, comma primo, l. 29 aprile 1976 n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75 - nella parte in cui escludono l'indennita` integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita` di buonuscita dei dipendenti statali). - v. S. nn. 82/1973, 125/1982, 46/1983; sulla differenziazione dei rapporti di lavoro pubblico e privato, v. S. nn. 68/1980 e 40/1986, S. nn. 90/1984 e 193/1981.
Massima n. 10471
Pur se e` auspicabile che si consolidi la tendenza ad assorbire nello stipendio l'indennita` integrativa speciale - in modo da evitare la discrasia ora esistente tra retribuzione complessiva dei dipendenti statali e retribuzione utile ai fini della determinazione dell'indennita` di buonuscita E.N.P.A.S. - la determinazione della base retributiva utile ai fini dei trattamento di quiescenza rientra comunque nella discrezionalita` del legislatore, e cio` preclude la valutazione di legittimita` costituzionale delle relative norme non solo con riferimento all'art.3 Cost., ma anche in relazione agli artt. 36 e 38. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento ai parametri citati e relativa agli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 - come modificati dall'art. 7, comma primo, l. 29 aprile 1976 n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75, nella parte in cui escludono l'indennita` integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita` di buonuscita dei dipendenti statali).
Massima n. 10472
E' ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico, in quanto il sistema gia` soffre di sperequazioni sostanziali che toccano le diverse categorie, ed eventuali interventi parziali, accentuando il carattere irrazionale di singole norme, potrebbero condurre ad una valutazione di incostituzionalita` della normazione complessiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata con ordinanze 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985) e 2 luglio 1985 (n. 674 R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, in riferimento all'art. 3 Cost.;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75 nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata con ordinanze 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985), 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986), 28 novembre 1984 (n. 57 R.O. 1986) e 21 maggio 1986 (n. 253 R.O. 1987) del T.A.R. per il Lazio e 19 marzo 1986 (n. 734 R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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