Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1988

Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/1988
Data di deposito
25 febbraio 1988
Data di decisione
11 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 614 del 31 luglio 1980

Parametri

  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, nn. 1 e 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 7, comma 5, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 76, Costituzione

Massime

Massima n. 10456

Il potere di direttiva conferito al Ministro della sanita` in ordine ai "rapporti e collegamenti" tra uffici statali di frontiera - operanti nel campo della profilassi internazionale, della sanita` pubblica nonche` del controllo sanitario degli animali o dei prodotti di origine animale - e uffici sanitari regionali (o provinciali) e locali, essendo inserito in un microsistema di rapporti tra enti improntati a principi cooperativistici al fine di rendere possibile ed efficiente la cooperazione paritaria tra gli uffici anzidetti, non e` affatto assimilabile alla funzione di indirizzo e coordinamento esercitabile dallo Stato nei confronti delle materie,proprie o ad esse delegate, delle regioni (o delle province autonome). Esso si esprime, infatti, in criteri e prescrizioni di massima, riguardanti i soli rapporti "esterni" che regioni e province intrattengono con gli uffici statali e che sono, percio`, privi di effetti vincolanti nei confronti degli uffici e dell'organizzazione sanitaria la cui disciplina rientra nelle competenze regionali o provinciali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, sollevata in via principale in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8 nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16 st. T.A.A. e relative norme di attuazione). - S.nn. 359/1985, 151 e 153/1986 sul principio di cooperazione nei rapporti tra Stato e regioni.

Massima n. 10457

La previsione di un potere di coordinamento unitario di uffici (statali e regionali) attraverso direttive ministeriali, non contraddice ma appare strumentale al fine, indicato nella delega legislativa al Governo, di ristrutturare e potenziare su tutto il territorio nazionale il complesso degli uffici sanitari di frontiera. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 7, quinto comma).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 5, d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, per contrasto con gli artt. 3, terzo comma, 8 nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme di attuazione, nonché con l'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 7, quinto comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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