Corte costituzionale
Sentenza n. 214/1988
Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/1988
- Data di deposito
- 25 febbraio 1988
- Data di decisione
- 11 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 614 del 31 luglio 1980
Parametri
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, nn. 1 e 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 7, comma 5, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 10456
Il potere di direttiva conferito al Ministro della sanita` in ordine ai "rapporti e collegamenti" tra uffici statali di frontiera - operanti nel campo della profilassi internazionale, della sanita` pubblica nonche` del controllo sanitario degli animali o dei prodotti di origine animale - e uffici sanitari regionali (o provinciali) e locali, essendo inserito in un microsistema di rapporti tra enti improntati a principi cooperativistici al fine di rendere possibile ed efficiente la cooperazione paritaria tra gli uffici anzidetti, non e` affatto assimilabile alla funzione di indirizzo e coordinamento esercitabile dallo Stato nei confronti delle materie,proprie o ad esse delegate, delle regioni (o delle province autonome). Esso si esprime, infatti, in criteri e prescrizioni di massima, riguardanti i soli rapporti "esterni" che regioni e province intrattengono con gli uffici statali e che sono, percio`, privi di effetti vincolanti nei confronti degli uffici e dell'organizzazione sanitaria la cui disciplina rientra nelle competenze regionali o provinciali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, sollevata in via principale in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8 nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16 st. T.A.A. e relative norme di attuazione). - S.nn. 359/1985, 151 e 153/1986 sul principio di cooperazione nei rapporti tra Stato e regioni.
Massima n. 10457
La previsione di un potere di coordinamento unitario di uffici (statali e regionali) attraverso direttive ministeriali, non contraddice ma appare strumentale al fine, indicato nella delega legislativa al Governo, di ristrutturare e potenziare su tutto il territorio nazionale il complesso degli uffici sanitari di frontiera. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 7, quinto comma).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 5, d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, per contrasto con gli artt. 3, terzo comma, 8 nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme di attuazione, nonché con l'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 7, quinto comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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