Corte costituzionale
Sentenza n. 209/1988
Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/1988
- Data di deposito
- 25 febbraio 1988
- Data di decisione
- 11 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, ultimo co., legge n. 576 del 2 dicembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 10446
Ai fini del giudizio di ragionevolezza non puo` instaurarsi una comparazione tra la penale (di cui all'art. 17 della legge n. 576 del 1975) - prevista per ritardato versamento alla tesoreria, da parte delle aziende di credito, delle somme riscosse per delega dei contribuenti - e le sanzioni pecuniarie di diritto tributario o la penale di diritto civile (di cui agli artt. 1382 ss. cod. civ.): sia per la diversa finalita` e natura di detta penale, che consegue all'inadempimento di un'obbligazione privatistica, non equiparabile all'inadempimento relativo alle obbligazioni tributarie verso lo Stato, sia per la sua determinazione in misura fissa effettuata direttamente dal legislatore; difettando,pertanto, i presupposti per l'estensione alla stessa penale del beneficio della riduzione, consentita nelle ipotesi assunte quali 'tertia comparationis'. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della Legge n. 576 del 2 dicembre 1975, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 109/1973.
Massima n. 10447
Non e` irragionevole che il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, abbia stabilito una penale particolarmente elevata, a carico delle aziende di credito, per il ritardo nel versamento alla tesoreria delle somme riscosse per delega dei contribuenti, considerato lo scopo perseguito di precludere la benche` minima eventualita` di movimenti speculativi su somme ingenti appartenenti all'intera collettivita`. Ne` e`, del pari, irragionevole la successiva previsione di sanzioni piu` lievi per l'omissione di versamento se questo e` dovuto a errori materiali, non potendo, d'altro canto, trarsi motivo di violazione del principio di eguaglianza dalla decorrenza temporale delle modificazioni legislative introdotte; per altro verso, in caso di ritardo non imputabile alle aziende di credito, trovando applicazione il d.leg.vo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla sospensione dei termini a causa di eventi eccezionali. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma della Legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 10448
Il mero decorso del tempo costituisce un elemento idoneo a differenziare, in pratica, il trattamento dell'omesso versamento da quello relativo al ritardato versamento alla tesoreria delle somme riscosse dalle aziende di credito per delega dei contribuenti: la differenza di trattamento essendo resa evidente dalla circostanza che la penale prevista continua a maturare nella rilevante misura del 2% della somma riscossa per ogni giorno di ritardo sino al momento del versamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, Legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 10449
La posizione delle aziende di credito delegate alla riscossione e al versamento dei tributi, rispetto all'amministrazione finanziaria, verso cui vantino dei crediti, non e` assimilabile a quella di un comune debitore - che vanti dei crediti verso la controparte del proprio rapporto debitorio e che puo`, di conseguenza, compensare il proprio debito con i crediti vantati - poiche`, mentre il credito dell'amministrazione discende sempre da un inadempimento delle aziende, al contrario quello di queste ultime nei confronti dell'amministrazione discende da un erroneo versamento delle aziende stesse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, Legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento all'articolo 3 Cost., sollevate dal Pretore di Salerno e dal Tribunale di Bari con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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