Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1988

Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/1988
Data di deposito
18 febbraio 1988
Data di decisione
10 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 1078 del 10 luglio 1930

Parametri

Massime

Massima n. 10419

Un'omissione irragionevole del legislatore non puo` condurre alla dichiarazione di illegittimita` costituzionale di altra norma di per se` ragionevole, nel senso che non e` censurabile per disparita` di trattamento una disposizione che tuteli ragionevolmente certi interessi, lamentandosi che interessi d'uguale (o maggiore) valore non abbiano trovato analoga tutela. Alla stregua di tale principio non puo` essere, quindi, valutata la denunciata disparita` di trattamento nell'ambito dei giudizi relativi a controversie in materia di usi civici, e non e` censurabile, in particolare, la disposizione la quale - secondo l'interpretazione consolidata - in considerazione delle particolari esigenze di speditezza del giudizio di appello non consente nello stesso giudizio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi (ma gia` parti nel giudizio di primo grado) dopo la scadenza del termine per proporre reclamo, e cio` in deroga alla regola generale (art. 331 cod. proc. civ.) e diversamente da quanto e` disposto per il giudizio di Cassazione in cui tale integrazione e`, invece, ammessa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, primo comma, della Legge 10 luglio 1930, n. 1078, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. nn. 168/1982, 297/1986; O. nn. 393/1987 e 530/1987.

Massima n. 10420

Il fatto che una disciplina processuale speciale - qual e` quella riguardante le controversie in materia di usi civici - deroghi al rito ordinario non costituisce elemento di per se` sufficiente a integrare violazione dell'art. 24 Cost., in quanto le norme del procedimento ordinario non possono essere assunte a paradigma del c.d. "giusto processo". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078, in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. nn. 62 e 185/1980; O. n. 582/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078 ("Definizione delle controversie in materia di usi civici"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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