Corte costituzionale
Sentenza n. 187/1988
Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:187
Norme oggetto del giudizio
- deliberaz. commissione controllo reg. Puglia n. 825 del 17 novembre 1978
Parametri
- art. 125, Costituzione
- art. 46, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
Massime
Massima n. 10417
Un organo di controllo quale, nella specie, la Commissione di controllo sull'amministrazione regionale, non puo` annullare, in sede di legittimita`, sulla base di una ritenuta inconsistenza dei motivi che l'ente controllato si appresta a far valere o ad opporre in un giudizio, la deliberazione con la quale l'ente stesso decide di agire o resistere in detto giudizio: nel caso, viene infatti esercitato un controllo di merito alla Commissione non spettante che, comunque, mai potrebbe comportare l'annullamento di tale atto deliberativo (artt. 125 Cost. e 46 l. 10 febbraio 1953, n. 62). Non spetta quindi alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia annullare la deliberazione della Giunta regionale, adottata per resistere alla pretesa di rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni delegate e va conseguentemente annullata la delibera- zione di detta Commissione di controllo n. 825 in data 17 novem- bre 1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia annullare la deliberazione della Giunta regionale adottata per resistere alla pretesa di rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni delegate, ed in conseguenza annulla la deliberazione indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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