Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1988

Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
183/1988
Data di deposito
18 febbraio 1988
Data di decisione
10 febbraio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 79, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 10408

Ai fini dell'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria, il richiamo al requisito della differenza massima di eta` tra adottante e adottato determina, contraddittoriamente, un effetto limitativo anziche` estensivo del programma di unificazione della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, e, pertanto, viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che, nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, Cost., si specifica nel diritto al riconoscimento 'pleno iure' di quella formazione sociale primaria che e` la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia adottante, sia il minore adottato (o affidato). Ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. emerge, altresi`, dal raffronto con la disciplina dei "casi particolari" di adozione per i quali sussiste il solo requisito della differenza minima di eta` (diciotto anni) tra adottante e adottato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 30, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 79, comma primo, L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di eta` tra adottanti e adottato superi i 40 anni. - v. S. n. 198/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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