Corte costituzionale
Sentenza n. 183/1988
Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 79, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 10408
Ai fini dell'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria, il richiamo al requisito della differenza massima di eta` tra adottante e adottato determina, contraddittoriamente, un effetto limitativo anziche` estensivo del programma di unificazione della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, e, pertanto, viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che, nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, Cost., si specifica nel diritto al riconoscimento 'pleno iure' di quella formazione sociale primaria che e` la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia adottante, sia il minore adottato (o affidato). Ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. emerge, altresi`, dal raffronto con la disciplina dei "casi particolari" di adozione per i quali sussiste il solo requisito della differenza minima di eta` (diciotto anni) tra adottante e adottato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 30, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 79, comma primo, L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di eta` tra adottanti e adottato superi i 40 anni. - v. S. n. 198/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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