Corte costituzionale
Sentenza n. 182/1988
Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 182/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:182
Norme oggetto del giudizio
- art. 56, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 45, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 10407
La norma che - per l'adozione in casi particolari di cui al Titolo IV, l. n. 184 del 1983 - vincola il giudice a non pronunciare l'adozione in caso di rifiuto di consenso del legale rappresentante dell'adottando infraquattordicenne, viola i princi`pi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto in tale ipotesi - diversamente da quella di consenso prestato - e` precluso al giudice quel potere di valutazione ultima e decisiva dell'interesse esclusivo del minore, cui e` ispirata la 'ratio' della nuova legge sull'adozione. Costituisce, anzi, principio generale nell'ordinamento civilistico, quello secondo cui l'atto di autonomia privata del soggetto adulto, chiamato a consentire al riconoscimento del figlio o ad assentire alla adozione legittimante, e` subordinato all'interesse preminente del minore, fino al punto che il suo mancato esercizio e` sostituito da una pronuncia giudiziale. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 45, comma secondo, e 56, comma secondo, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui e` previsto il consenso anziche` l'audizione del legale rappresentante del minore. - v. S. nn. 11/1981, 197/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui è previsto il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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