Corte costituzionale
Sentenza n. 181/1988
Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 181/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:181
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto legge luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945
Parametri
Massime
Massima n. 10406
Nella sfera di connotazioni che tuttora sorreggono il riconosci- mento di una persistente diversita` fra i rapporti di impiego o di lavoro pubblico e privato (quali l'organizzazione, la struttura, le finalita` dei medesimi) non rientra la regolamentazione delle categorie di persone per le quali e` prevista la corresponsione dell'aggiunta di famiglia o degli assegni familiari ed al cui riguardo nessuna razionale giustificazione puo` ravvisarsi a so- stegno di una disparita` di trattamento tra i rapporti stessi. Peraltro, gli obblighi che incombono su entrambi i coniugi verso la famiglia - ai sensi dell'art. 143 del vigente c.c. - sussistono anche nei confronti dei figli nati dal precedente matrimonio del coniuge (sciolto per divorzio) ove questi ne sia affidatario, e sempreche` l'altro genitore non vi provveda. Va pertanto dichiarata - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.l.l. 21 novembre 1945, n. 722, nella parte in cui non comprende anche i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge che ne sia affidatario. - v. S. n. 5/1971. - cfr. S. nn. 231/1974, 118 e 194/1976, 190/1985. 146/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.l.l. 21 novembre 1945 n. 722 ("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali") nella parte in cui non comprende anche i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge che ne sia affidatario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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