Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1988

Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/1988
Data di deposito
18 febbraio 1988
Data di decisione
10 febbraio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 211, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 134, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 254, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 10402

Il sistema tabellare, attualmente in vigore per le malattie professionali, si pone in contrasto con il precetto costituzio- nale consacrato nell'art. 38, comma secondo, Cost.,in quanto, in aggiunta alla previsione delle tabelle, non consente (nell'ambito delle attivita` protette industriali e agricole di cui rispettiva- mente agli artt. 1, 206, 207 e 208, d.P.R. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie, indipen- dentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifesta- zione morbosa richiesti dalla legge. Il progresso delle tecnologie diagnostiche nella medicina del lavoro, che estende le ipotesi di massima probabilita` di eziologia professionale delle malattie "tipiche" e aumenta il tasso di agevolezza e di attendibilita` dell'indagine su tale eziologia, nonche` lo sviluppo delle tecnologie produttive, che implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali, hanno infatti alterato - a favore del primo - il rapporto di rilevanza tra l'interesse all'allargamento dell'area dell'eziologia e l'interesse all'accertamento presuntivo: sicche`, la presunzione nascente dal sistema predetto circa la causa professionale delle malattie contratte nell'esercizio di lavorazioni morbigene, e` divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta sulla causa di lavoro. Va pertanto dichiarata, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., l'illegittimita` costituzionale dell'art. 211, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione e` obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche` si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. - v. S. nn. 206/1974, 140/1981.

Massima n. 10403

Il sistema tabellare, attualmente in vigore per le malattie professionali, si pone in contrasto con il precetto costituzio- nale consacrato nell'art. 38, comma secondo, Cost.,in quanto, in aggiunta alla previsione delle tabelle, non consente (nell'ambito delle attivita` protette industriali e agricole di cui rispettiva- mente agli artt. 1, 206, 207 e 208, d.P.R. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie, indipen- dentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifesta- zione morbosa richiesti dalla legge. Il progresso delle tecnolo- gie diagnostiche nella medicina del lavoro, che estende le ipote- si di massima probabilita` di eziologia professionale delle malat- tie "tipiche" e aumenta il tasso di agevolezza e di attendibilita` dell'indagine su tale eziologia, nonche` lo sviluppo delle tecnologie produttive, che implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali, hanno infatti alterato - a favore del primo - il rapporto di rilevanza tra l'interesse all'allargamento dell'area dell'eziologia e l'interesse all'ac- certamento presuntivo: sicche`, la presunzione nascente dal siste ma predetto circa la causa professionale delle malattie contratte nell'esercizio di lavorazioni morbigene, e` divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta sulla causa di lavoro. Va pertanto dichiarata, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., l'illegittimita` costituzionale dell'art. 134, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dalla parola "sempreche`" alla fine (stabilendo tale norma che le prestazioni previdenziali previste per le malattie professionali nell'in- dustria, sono dovute sempreche` le manifestazioni morbose si veri- fichino entro un termine). - v. S. nn. 206/1974, 140/1981.

Massima n. 10404

In relazione alla pronuncia di illegittimita` costituzionale concernente l'art. 134, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va dichiarata, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita` costituzionale, in riferimento allo stesso art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 254 del predetto d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla parola "sempreche`" alla fine (stabilendo tale norma che per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicura- to della lavorazione morbigena, le prestazioni previdenziali previste per le malattie professionali nell'agricoltura sono dovute, sempreche` le manifestazioni morbose si verifichino entro un termine). - v. S. nn. 206/1974, 140/1981.

Massima n. 13621

Il sistema tabellare, attualmente in vigore per le malattie professionali, si pone in contrasto con il precetto costituzio- nale consacrato nell'art. 38, comma secondo, Cost.,in quanto, in aggiunta alla previsione delle tabelle, non consente (nell'ambito delle attivita` protette industriali e agricole di cui rispettiva- mente agli artt. 1, 206, 207 e 208, d.P.R. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie, indipen- dentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifesta- zione morbosa richiesti dalla legge. Il progresso delle tecnologie diagnostiche nella medicina del lavoro, che estende le ipotesi di massima probabilita` di eziologia professionale delle malattie "tipiche" e aumenta il tasso di agevolezza e di attendi- bilita` dell'indagine su tale eziologia, nonche` lo sviluppo delle tecnologie produttive, che implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali, hanno infatti alterato - a favore del primo - il rapporto di rilevanza tra l'interesse all'allargamento dell'area dell'eziologia e l'interesse all'ac- certamento presuntivo: sicche`, la presunzione nascente dal siste- ma predetto circa la causa professionale delle malattie contratte nell'esercizio di lavorazioni morbigene, e` divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta sulla causa di lavoro. Va pertanto dichiarata, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., l'illegittimita` costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e` obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate, concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche` si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro";

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 211, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro;

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 134, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 dalla parola "sempreché" alla fine;

Dichiara, infine, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 254 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla parola "sempreché" alla fine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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