Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1988

Corte cost., sent. 11 febbraio 1988, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:156

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 54 del 26 febbraio 1982
  • art. 6, comma 3, decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981
  • art. 6, comma 5, decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 10357

In materia di pensionamento "posticipato", di cui al d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, non sussistono apprezzabili ragioni per differenziare le situazioni dei lavoratori che al momento di entrata in vigore del d.l. stesso abbiano gia` maturato i requisi- ti per la pensione di vecchiaia rispetto alla situazione dei lavoratori che, invece, i requisiti stessi maturino nei sei mesi successivi. Non puo` conseguentemente essere imposto solo a questi ultimi - come stabilisce l'art. 6, comma terzo, ultima proposizione del predetto d.l. - l'obbligo di comunicare al da- tore di lavoro, non oltre la data di maturazione dei requisiti prescritti, la propria opzione per il proseguimento del rapporto. Il termine cosi` fissato, non garantisce, inoltre, un adeguato spatium deliberandi per l'esercizio del diritto (nella specie, relativo appunto all'opzione per il proseguimento del rapporto lavorativo) al quale, infatti, per costante giurisprudenza costi- tuzionale, non possono essere apposti limiti non compatibili con la funzione del diritto stesso ne` tali da comportare che resti escluso o sia reso oltremodo difficoltoso l'esercizio del medesi- mo. Va quindi dichiarata - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'illegittimita` costituzionale del citato art. 6, comma terzo, ultima proposizione, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, converti- to con modificazioni nella l. 26 febbraio 1982, n. 54. - cfr. S. n. 203/1985.

Massima n. 10358

In materia di pensionamento "posticipato", di cui al d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, non sussistono apprezzabili ragioni per differenziare la situazione dei lavoratori che al momento di entrata in vigore del d.l. stesso abbiano gia` maturato i requisi- ti per la pensione di vecchiaia rispetto alla situazione dei lavoratori che, invece, i requisiti stessi maturino nei sei mesi successivi: ne`, conseguentemente, rispetto a situazioni identiche - in termini di spatium deliberandi - a quella di questi ultimi, come, nel caso dei lavoratori che maturino i requisiti in que- stione nel secondo semestre (in particolare, nel primo periodo di esso) successivo all'entrata in vigore del detto d.l. n. 791 del 1981, ai quali e` imposto di comunicare al datore di lavoro la propria opzione per il proseguimento del rapporto, almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione. Anche in questo caso, infatti, l'esercizio del diritto e` reso estremamente difficoltoso: pertanto, al fine di parificare dette analoghe situazioni, nonche` di assicurare coerenza al sistema normativo, in conseguenza della pronunzia ablativa dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 6, del citato d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1982, n. 54), va dichiarata l'illegittimita` costituzionale del secondo comma del medesimo art. 6, nella parte in cui non di- spone che il termine ivi previsto, per l'esercizio della facolta` di opzione di cui al comma precedente, non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge stesso. - cfr. S. n. 203/1985.

Massima n. 10359

Nella disciplina del pensionamento "posticipato" di cui all'art. 6, l. n. 54 del 1982, e` pienamente giustificato, al fine di stabilire la decorrenza del trattamento pensionistico, fare riferimento alla presentazione della domanda da parte del lavoratore, in deroga al principio pensionistico generale che invece, allo stesso fine, da tale domanda prescinde. Infatti, nel caso del lavoratore che opti di proseguire il rapporto "per incrementare la propria anzianita` contributiva", essendo la decisione non legata a dati determinabili a priori, manca, per l'ente erogatore, la conoscenza dell'elemento certo cui ancorare la decorrenza pensionistica e quindi il presupposto per una predeterminazione della decorrenza stessa che sia svincolata dalla domanda dell'interessato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1982, n. 54) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto, per i lavoratori che optino di conti- nuare a prestare la propria attivita`, viene stabilita la decor- renza del trattamento pensionistico di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e` stata presentata la relativa domanda).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di Firenze con ordinanza del 27 novembre 1986 (r.o. 197/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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