Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1988

Corte cost., sent. 2 febbraio 1988, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
127/1988
Data di deposito
2 febbraio 1988
Data di decisione
27 gennaio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:127

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 1 del 11 gennaio 1974
  • art. 4, lett. f, legge n. 46 del 11 marzo 1974

Parametri

Massime

Massima n. 10321

Il carattere unilaterale ed autoritario identifica come obbligatorie anche le prestazioni patrimoniali su richiesta, quando esse siano connesse ad un servizio essenziale, gestito in regime di monopolio: tale e` la situazione, in particolare, dei "diritti di approdo", poiche` la legge conferisce all'ente pubblico - nella specie Consorzio per il porto -, titolare esclusivo dei mezzi per l'attuazione del servizio richiesto, il potere di determinare il contenuto della prestazione dell'utente. - S.n. 290/1987; 27/1979; 2/1962; 67/1973; 34/1986; 144/1972; 122/1957; 36/1959; 72/1969 (in tema di prestazioni imposte e riserva di legge).

Massima n. 10322

Il "diritto" dovuto per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo di navi - la cui determinazione e` rimessa, per esigenze tecniche, al Consorzio autonomo per il porto di Napoli - e` configurato dalla legge secondo un criterio omogeneo ed obiettivo di apprezzamento della concreta utilizzazione del bene pubblico, ovvero della consistenza ed impiego effettivi delle strutture portuali; l'ente, pertanto, e` legittimato a definire in concreto l'apporto del bene demaniale all'operazione di approdo e, trattandosi dell'uso del bene demaniale, il concetto di "corrispettivo" viene a caratterizzarsi non come mera controprestazione, ma come risultato della valutazione del singolo servizio reso nel quadro globale dell'economicita` della gestione e dell'efficiente e produttivo impiego del bene stesso. Non mancano - nel sistema previsto - criteri delimitativi della discrezionalita` dell'ente, nella fissazione della misura della prestazione patrimoniale, che deve riferirsi ai costi complessivi di gestione dei servizi ed ai relativi investimenti, desumibili a loro volta dai bilanci consuntivi annuali dell'ente; e restando, in ogni caso, soggetti a sindacato giurisdizionale i criteri impositivi seguiti nella fase provvedimentale amministrativa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 lett. f del D.L. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 11 marzo 1974, n. 46, in riferimento all'art. 23 Cost.). - S.n. 27/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. f) del d.l. 11 gennaio 1974 n. 1 ("Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli"), convertito con modificazioni nella l. 11 marzo 1974, n. 46, in riferimento all'art. 23, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza 13 gennaio 1981 (R.O. n. 538 del 1981) del Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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