Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1988
Corte cost., sent. 2 febbraio 1988, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1988
- Data di deposito
- 2 febbraio 1988
- Data di decisione
- 27 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:127
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 1 del 11 gennaio 1974
- art. 4, lett. f, legge n. 46 del 11 marzo 1974
Parametri
Massime
Massima n. 10321
Il carattere unilaterale ed autoritario identifica come obbligatorie anche le prestazioni patrimoniali su richiesta, quando esse siano connesse ad un servizio essenziale, gestito in regime di monopolio: tale e` la situazione, in particolare, dei "diritti di approdo", poiche` la legge conferisce all'ente pubblico - nella specie Consorzio per il porto -, titolare esclusivo dei mezzi per l'attuazione del servizio richiesto, il potere di determinare il contenuto della prestazione dell'utente. - S.n. 290/1987; 27/1979; 2/1962; 67/1973; 34/1986; 144/1972; 122/1957; 36/1959; 72/1969 (in tema di prestazioni imposte e riserva di legge).
Massima n. 10322
Il "diritto" dovuto per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo di navi - la cui determinazione e` rimessa, per esigenze tecniche, al Consorzio autonomo per il porto di Napoli - e` configurato dalla legge secondo un criterio omogeneo ed obiettivo di apprezzamento della concreta utilizzazione del bene pubblico, ovvero della consistenza ed impiego effettivi delle strutture portuali; l'ente, pertanto, e` legittimato a definire in concreto l'apporto del bene demaniale all'operazione di approdo e, trattandosi dell'uso del bene demaniale, il concetto di "corrispettivo" viene a caratterizzarsi non come mera controprestazione, ma come risultato della valutazione del singolo servizio reso nel quadro globale dell'economicita` della gestione e dell'efficiente e produttivo impiego del bene stesso. Non mancano - nel sistema previsto - criteri delimitativi della discrezionalita` dell'ente, nella fissazione della misura della prestazione patrimoniale, che deve riferirsi ai costi complessivi di gestione dei servizi ed ai relativi investimenti, desumibili a loro volta dai bilanci consuntivi annuali dell'ente; e restando, in ogni caso, soggetti a sindacato giurisdizionale i criteri impositivi seguiti nella fase provvedimentale amministrativa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 lett. f del D.L. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 11 marzo 1974, n. 46, in riferimento all'art. 23 Cost.). - S.n. 27/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. f) del d.l. 11 gennaio 1974 n. 1 ("Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli"), convertito con modificazioni nella l. 11 marzo 1974, n. 46, in riferimento all'art. 23, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza 13 gennaio 1981 (R.O. n. 538 del 1981) del Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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