Corte costituzionale
Sentenza n. 1148/1988
Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1148/1988
- Data di deposito
- 29 dicembre 1988
- Data di decisione
- 15 dicembre 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1148
Norme oggetto del giudizio
- art. 75, legge della Regione siciliana n. 7 del 23 marzo 1971
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 254 del 28 dicembre 1979
- art. 90, legge della Regione siciliana n. 7 del 23 marzo 1971
- art. 10, comma 1, legge della Regione siciliana n. 5 del 4 giugno 1970
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 45 del 7 dicembre 1973
- art. 56, legge della Regione siciliana n. 7 del 23 marzo 1971
- legge della Regione siciliana n. 145 del 29 dicembre 1980
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 14, lett. g, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 12910
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale che si risolvono nella richiesta di una sentenza additiva, senza la prospettazione della soluzione da adottare e per di piu' in materia riservata alla discrezionalita' legislativa. (In base a tali principi, e' stata dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 l. reg. siciliana 23 marzo 1971 n. 7; dell'art. 1 della l. reg. siciliana 7 dicembre 1973 n. 45; dell'art. 1 della legge reg. siciliana 28 dicembre 1979 n. 254; dell'art. 27 della legge reg. siciliana 29 dicembre 1980 n. 145; dell'art. 10, comma primo, della legge reg. siciliana 4 giugno 1970 n. 5, nella parte in cui, regolando il trattamento economico dei dipendenti regionali con funzioni dirigenziali, non stabiliscono un trattamento aggiuntivo per coloro che reggano 'ad interim' contemporaneamente piu' soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici, rispetto al personale con la medesima qualifica che regga un solo ufficio, e stabiliscono invece un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello previsto per talune categorie di personale dello Stato in caso di reggenza 'ad interim' di piu' uffici).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. reg. siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 1 della l. reg. siciliana 7 dicembre 1973, n. 45 (Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 1 della l. reg. siciliana 28 dicembre 1979, n. 254 (Provvedimenti in favore del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 27 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale) e dell'art. 10, comma primo, della l. reg. siciliana 4 giugno 1970, n. 5 (Abrogazione di norme di leggi aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 24 febbraio 1987 (R.O. n. 249 del 1988), in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 14, lett. q) dello Statuto siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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