Corte costituzionale

Sentenza n. 1146/1988

Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1146/1988
Data di deposito
29 dicembre 1988
Data di decisione
15 dicembre 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Parametri

Massime

Massima n. 12855

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - degli artt. 28 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) che garantiscono ai membri dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano la prerogativa della irresponsabilita' per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, prospettata con riferimento a due interpretazioni contrastanti delle predette disposizioni (per cui, in base alla loro lettura estensiva, garantirebbero l'immunita' in relazione a tutte le funzioni svolge dai consiglieri provinciali, laddove secondo l'interpretazione restrittiva l'ambito di operativita' di tale immunita' si limiterebbe all'esercizio di funzioni legislative). Pur potendo la Corte Costituzionale sindacare la conformita' di norme costituzionali (tali sono quelle contenute negli Statuto speciali), o aventi "copertura costituzionale", ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (cfr. sentt. n. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982, 170 del 1984), e' da escludersi, conformemente alla costante giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 169 del 1982, 225 del 1983, 30 del 1984) la proponibilita' di questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale concernenti disposizioni interpretate dal giudice 'a quo' in termini alternativi, dato il loro carattere meramente ipotetico e la loro inidoneita' a consentire la puntuale identificazione del 'thema decidendum' ed il controllo sulla rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di assise di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze