Corte costituzionale
Sentenza n. 1146/1988
Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1146/1988
- Data di deposito
- 29 dicembre 1988
- Data di decisione
- 15 dicembre 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1146
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
Parametri
Massime
Massima n. 12855
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - degli artt. 28 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) che garantiscono ai membri dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano la prerogativa della irresponsabilita' per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, prospettata con riferimento a due interpretazioni contrastanti delle predette disposizioni (per cui, in base alla loro lettura estensiva, garantirebbero l'immunita' in relazione a tutte le funzioni svolge dai consiglieri provinciali, laddove secondo l'interpretazione restrittiva l'ambito di operativita' di tale immunita' si limiterebbe all'esercizio di funzioni legislative). Pur potendo la Corte Costituzionale sindacare la conformita' di norme costituzionali (tali sono quelle contenute negli Statuto speciali), o aventi "copertura costituzionale", ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (cfr. sentt. n. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982, 170 del 1984), e' da escludersi, conformemente alla costante giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 169 del 1982, 225 del 1983, 30 del 1984) la proponibilita' di questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale concernenti disposizioni interpretate dal giudice 'a quo' in termini alternativi, dato il loro carattere meramente ipotetico e la loro inidoneita' a consentire la puntuale identificazione del 'thema decidendum' ed il controllo sulla rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di assise di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze