Corte costituzionale
Sentenza n. 1144/1988
Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1144/1988
- Data di deposito
- 29 dicembre 1988
- Data di decisione
- 15 dicembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1144
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 13399
Attraverso una serie di decisioni la Corte costituzionale ha inteso eliminare dall'ordinamento - sino alla data dell'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in L. 11 novembre 1983 n. 638 - ogni divieto all'integrazione al minimo in caso di titolarita' di pi pensioni allorche', per effetto del cumulo, fosse superato il trattamento minimo garantito. In particolare non e' ammissibile differenziare, nel riconoscere il diritto all'integrazione, tra pensioni dirette e di riversibilita', attesa la sostanziale identita' dei presupposti e delle esigenze appagate dai trattamenti stessi. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidita' a carico della stessa gestione allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze