Corte costituzionale

Sentenza n. 1144/1988

Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1144/1988
Data di deposito
29 dicembre 1988
Data di decisione
15 dicembre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 13399

Attraverso una serie di decisioni la Corte costituzionale ha inteso eliminare dall'ordinamento - sino alla data dell'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in L. 11 novembre 1983 n. 638 - ogni divieto all'integrazione al minimo in caso di titolarita' di pi pensioni allorche', per effetto del cumulo, fosse superato il trattamento minimo garantito. In particolare non e' ammissibile differenziare, nel riconoscere il diritto all'integrazione, tra pensioni dirette e di riversibilita', attesa la sostanziale identita' dei presupposti e delle esigenze appagate dai trattamenti stessi. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidita' a carico della stessa gestione allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze