Corte costituzionale

Sentenza n. 1131/1988

Corte cost., sent. 22 dicembre 1988, n. 1131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1131/1988
Data di deposito
22 dicembre 1988
Data di decisione
14 dicembre 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 108 del 17 febbraio 1968
  • art. 7, legge n. 154 del 23 aprile 1981
  • art. 27, legge n. 1257 del 5 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 12251

Il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, una volta che sia correttamente instaurato, resta insensibile - ai sensi dell'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte - alle vicende sopravvenute che determinano la cessazione del processo principale. - S. nn. 135/1963, 300/1984, 88/1986, 701/1988.

Massima n. 12252

Deve ritenersi inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, quando le censure riguardino, da una parte, norme (nella specie concernenti la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) non applicabili nel giudizio principale e, oltretutto, contemporaneamente invocate come "tertium comparationis", e, dall'altra, norme (concernenti la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) effettivamente applicabili nel giudizio "a quo" ma impugnate "di riflesso" e senza alcuna motivazione al riguardo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'appello di Torino nei confronti dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale); dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), e "di riflesso", dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze