Corte costituzionale
Sentenza n. 1131/1988
Corte cost., sent. 22 dicembre 1988, n. 1131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1131/1988
- Data di deposito
- 22 dicembre 1988
- Data di decisione
- 14 dicembre 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1131
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 108 del 17 febbraio 1968
- art. 7, legge n. 154 del 23 aprile 1981
- art. 27, legge n. 1257 del 5 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 12251
Il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, una volta che sia correttamente instaurato, resta insensibile - ai sensi dell'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte - alle vicende sopravvenute che determinano la cessazione del processo principale. - S. nn. 135/1963, 300/1984, 88/1986, 701/1988.
Massima n. 12252
Deve ritenersi inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, quando le censure riguardino, da una parte, norme (nella specie concernenti la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) non applicabili nel giudizio principale e, oltretutto, contemporaneamente invocate come "tertium comparationis", e, dall'altra, norme (concernenti la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) effettivamente applicabili nel giudizio "a quo" ma impugnate "di riflesso" e senza alcuna motivazione al riguardo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'appello di Torino nei confronti dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale); dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), e "di riflesso", dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), in riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze