Corte costituzionale
Sentenza n. 1130/1988
Corte cost., sent. 22 dicembre 1988, n. 1130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1130/1988
- Data di deposito
- 22 dicembre 1988
- Data di decisione
- 14 dicembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1130
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Lombardia del 5 marzo 1987
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 6, statuto regione Lombardia
Massime
Massima n. 12248
Le censure rivolte a leggi regionali con riguardo a scelte di ordine quantitativo non si configurano come questioni di merito (o di opportunita' della legge impugnata), ma come questioni comportanti lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza, quando le regole o gli interessi che debbono essere assunti come parametro (del giudizio) siano formalmente sanciti in norme di legge o della costituzione (nella specie, censurandosi la legge con riguardo al particolare profilo del buon andamento della amministrazione). - S. n. 991/1988.
Massima n. 12250
L'erogazione di contributi mensili e l'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - nei quali si raccolgono e si organizzano all'interno dell'Assemblea i consiglieri eletti - nell'ammontare e nel tipo previsti dalla legge regionale della Lombardia, riapprovata il 5 marzo 1987, non appaiono irragionevolmente sproporzionate ne' rispetto alle funzioni del Consiglio regionale statutariamente definite ne' rispetto alla finalita' perseguita dalla legge, di un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dai gruppi. In particolare, sotto il profilo della ragionevolezza, non merita censura ne' l'assegnazione ai gruppi di personale della prima qualifica dirigenziale ne' il ricorso a personale esterno all'amministrazione; mentre la proporzione tra mezzi finanziari ed esigenze obiettive dei gruppi consiliari non puo' essere valutata mediante raffronti con altre regioni, considerata la non necessaria equivalenza delle funzioni dei consigli delle varie regioni, i quali operano all'interno di forme di governo differenti (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge Regione Lombardia riapprovata il 5 marzo 1987). - S. nn. 123/1968; 10 e 16/1980; 185/1982; 277/1983; 1032/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 5 marzo 1987, intitolata "Modifica alla L. R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari ed alla L. R. 23 giugno 1977 n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari", sollevata con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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