Corte costituzionale
Sentenza n. 1127/1988
Corte cost., sent. 22 dicembre 1988, n. 1127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1127/1988
- Data di deposito
- 22 dicembre 1988
- Data di decisione
- 14 dicembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1127
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 1, legge n. 426 del 8 agosto 1985
- art. 9, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 23, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 47, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art.unico, delibera legislativa Regione Liguria del 27 gennaio 1988
- art. 62, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 20 maggio 1987
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
Parametri
Massime
Massima n. 12979
IMPIEGO PUBBLICO La regolamentazione dei permessi al personale sanitario per attivita' sindacali e' riservata alla disciplina mediante contrattazione collettiva, come risulta sia dal D.P.R. n. 761 del 1979 (art. 62) che, in attuazione della delega disposta dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria, disciplina lo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL., sia dalla legge-quadro sul pubblico impiego (art. 23), mentre la disciplina transitoria da valere in attesa della compiuta definizione del problema mediante accordi, che la Regione Liguria ha ritenuto di dettare con la normativa impugnata, e', in effetti, gia' contenuta nell'art. 36 del D.P.R. n. 270 del 1987. Ne' puo' ritenersi che alla Regione sia riservato comunque uno spazio di intervento al fine di adeguare gli accordi nella materia in oggetto all'ordinamento dei propri uffici e alle disponibilita' del proprio bilancio, in quanto tale spazio va riferito solo agli accordi concernenti il personale degli uffici della Regione stessa o di enti da essa dipendenti, mentre il personale sanitario dipende dall'organo di gestione delle UU.SS.LL., che sono "strutture operative dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane", il cui regime giuridico ed economico e' affidato allo Stato, e sfugge alla competenza concorrente in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera attribuita alle Regioni. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la legge della Regione Liguria riapprovata il 27 gennaio 1988. - S.n. 219/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Liguria riapprovata il 27 gennaio 1988 ("Disposizioni di attuazione dei principi fissati dalle norme dello Stato in materia di permessi per attività sindacali in attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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