Corte costituzionale
Sentenza n. 1115/1988
Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1115/1988
- Data di deposito
- 20 dicembre 1988
- Data di decisione
- 12 dicembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1115
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 14 marzo 1984
- art. 26, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 14 marzo 1984
Parametri
- art. 177, comma 1, Costituzione
- art. 177, comma 2, Costituzione
- art. 95, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 13378
In materia di edilizia residenziale pubblica rientrano nella competenza legislativa regionale tanto le attribuzioni concernenti gli I.A.C.P., enti gestori del patrimonio indisponibile destinato all'esercizio del servizio sociale di somministrazione di alloggi ai meno abbienti, che quelle concernenti l'assegnazione degli alloggi, attivita' centrale, o almeno finale, del servizio; l'attribuzione al Comune, ex art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977, della competenza amministrativa ad emettere il provvedimento di assegnazione dell'alloggio - anche se in tale competenza si ricomprenda quella relativa all'adozione dei provvedimenti di revoca, di annullamento o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione - non vale a ritenere riservata allo Stato la relativa competenza legislativa. Pertanto, la norma di una legge regionale che attribuisca all'I.A.C.P., e non al Comune, la competenza ad emanare il provvedimento di rilascio di alloggio occupato 'sine titulo', non puo' considerarsi norma attuativa dettata in violazione di una norma statale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 26, primo e secondo comma, della l. Reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12).
Massima n. 13379
Secondo la normativa statale in materia - d.P.R. n. 1035 del 1972; d.P.R. n. 616 del 1977; l. 8 agosto 1977, n. 513; l. 5 agosto 1978, n. 457 -, mentre l'assegnazione di alloggi popolari nonche' la revoca, l'annullamento e la dichiarazione di decadenza si atteggiano, anche per il procedimento garantistico nel cui ambito sono adottati, quali provvedimenti di esercizio e di gestione del servizio sociale della prestazione dell'alloggio ai meno abbienti, gli ordini di rilascio nei confronti degli occupanti 'sine titulo', emanati al di fuori del detto procedimento, si configurano come atti di autotutela della proprieta' pubblica o piu' in generale come atti di gestione del patrimonio immobiliare destinato alla prestazione del servizio, come tali demandati all'ente proprietario o gestore del patrimonio.
Massima n. 13380
L'attribuzione, con legge regionale, della competenza in ordine al provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p. occupato 'sine titulo' all'ente proprietario e gestore del patrimonio immobiliare (I.A.C.P.) - e non al Comune territorialmente competente - non viola il principio della legislazione statale desumibile dall'art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977, che attribuisce al Comune la competenza amministrativa in tema di assegnazione di alloggi popolari (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 26, primo e secondo comma, della l. reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12).
Massima n. 13873
In materia di edilizia residenziale pubblica ricorre una competenza legislativa regionale riconducibile all'art. 117, comma primo, Cost.. Cio' si evince, sulla base del principio - desumibile dagli artt. 117 e 118 Cost. - del parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative della Regione, dal trasferimento alle regioni, realizzato dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di ampi poteri di programmazione e di gestione degli interventi pubblici nella materia (art. 93, comma primo) nonche' di organizzazione del servizio sociale della casa, con particolare riguardo agli I.A.C.P., considerati enti regionali (art. 93, comma secondo, in riferimento all'art. 13), e dal rafforzamento dei poteri programmatori della regione realizzata dall'art. 4 della l. 5 agosto 1978, n. 457. Allo Stato, invero, il d.P.R. n. 616 del 1977 ha riservato in materia la sola determinazione dei criteri di assegnazione degli alloggi (art. 88, n. 13), e la successiva l. n. 457 del 1978 la sola determinazione di 'criteri generali'. - cfr. S. n. 727 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ferrara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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