Corte costituzionale
Sentenza n. 1113/1988
Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1113/1988
- Data di deposito
- 20 dicembre 1988
- Data di decisione
- 12 dicembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1113
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, ultimo co., legge n. 1680 del 29 novembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 13240
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 novembre 1962 n. 1680 va interpretata nel senso che il beneficio fiscale ivi previsto - esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici gia' coltivati direttamente dal defunto - si applica non solo nei confronti degli eredi testamentari ma anche nei confronti degli eredi legittimi, sempre che ricorra il particolare presupposto dell'esenzione, l'avere cioe' il chiamato o la famiglia di lui coltivato il fondo, per cinque anni almeno, prima dell'apertura della successione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1680, denunziato in riferimento all'a?‹ÑàQ»ï |ã\ 88|1046|13241|0|ORD. 1046/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E DI TRASCRIZIONE DI ATTI RELATIVI ALL'INCREMENTO DI IMMOBILI - AGEVOLAZIONI PER OPERE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO - MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NEL TERMINE PREVISTO PER FACTUM PRINCIPIS - DECADENZA DELLL'AGEVOLAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GUIGNO 1967 N. 1523 ART. 109 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 6 OTTOBRE 1971 N. 853, ART. 13. - COST. ART. 97.|Il precetto di cui all'art. 97 Cost. - che concerne l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici pubblici - non impone al legislatore di sacrificare indefinitamente le esigenze di certezza e indilazionabilita' delle entrate tributarie a quelle della incentivazione delle attivita' economiche (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109 D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680 ("Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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