Corte costituzionale

Sentenza n. 1103/1988

Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1103/1988
Data di deposito
20 dicembre 1988
Data di decisione
12 dicembre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1103

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Liguria del 25 marzo 1985

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 25, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 48, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 44, legge n. 833 del 23 dicembre 1978

Massime

Massima n. 12853

E' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione all'art. 117 Cost. ed agli artt. 25, 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge della Regione Liguria, riapprovata il 25 marzo 1985, che prevede la partecipazione volontaria alle attivita' del Servizio Sanitario nazionale da parte di medici generici e di specialisti pediatri, inseriti nella graduatoria prevista dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge n. 833 del 1978, conferendo loro la disponibilita' di appositi ricettari, utilizzabili per prescrivere farmaci, per richiedere terapie e diagnostica strumentale e di laboratorio, nonche' per il rilascio di certificazioni di malattie, ad esclusione di quelle necessarie ai fini dell'idoneita' al lavoro. Dal combinato disposto dell'art. 25 della legge n. 833 del 1978 e dell'art. 2 del decreto legge n. 433 del 1987, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, si desume il principio fondamentale per cui soltanto i medici inseriti nelle strutture del Servizio Sanitario nazionale o convenzionati con lo stesso, essendo ritenuti in possesso delle caratteristiche professionali minime per poter adeguatamente garantire la tutela della salute dei cittadini - oggetto di un loro diritto fondamentale, 'ex' art. 32 Cost. -, possono prescrivere farmaci, richiedere terapie o diagnostica e rilasciare certificati. L'illegittimita' costituzionale della legge impugnata, peraltro, non esclude che le regioni, nell'esercizio della loro potesta' legislativa concorrente in materia di formazione professionale, consentano ai medici che aspirino ad entrare nel Servizio Sanitario nazionale di acquisire una specifica professionalita' nelle strutture sanitarie pubbliche o di partecipare a corsi di formazione professionale promossi dalle regioni, contemplando, altresi', nell'ambito di tali attivita', forme di collaborazione volontaria con il Servizio Sanitario nazionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 25 marzo 1985, dal titolo "Collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale dei medici inseriti nelle graduatorie previste dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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