Corte costituzionale

Sentenza n. 1088/1988

Corte cost., sent. 13 dicembre 1988, n. 1088

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1088/1988
Data di deposito
13 dicembre 1988
Data di decisione
30 novembre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1088

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 482 del 2 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 12973

LAVORO (COLLOCAMENTO AL) Come gia' rilevato dalla Corte, non sono ammissibili esclusioni o limitazioni dirette a relegare in situazioni di discriminazione soggetti che, colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro. La Corte ha,altresi', prospettato la necessita' di una normativa sociale, affermando che e' rimessa al legislatore la determinazione di adeguati rimedi al riguardo. Allo stato, pertanto, si confermano le precedenti decisioni, ritenendo la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui esclude dall'ambito d'applicazione della stessa legge la categoria degli invalidi civili affetti da menomazioni di natura psichica. Peraltro, la rilevata esigenza di una nuova disciplina della materia e' ormai indilazionabile, di guisa che un eventuale, nuovo intervento della Corte nella materia, perdurando l'attuale inerzia del legislatore, non potrebbe che dirigersi nel senso della rigorosa applicazione dei precetti costituzionali. - S.n. 163/1983; 52/1985; O.nn. 487 e 951/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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