Corte costituzionale
Sentenza n. 1086/1988
Corte cost., sent. 13 dicembre 1988, n. 1086
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1086/1988
- Data di deposito
- 13 dicembre 1988
- Data di decisione
- 30 novembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1086
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 12970
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE Come ripetutamente affermato dalla Corte, e' possibile il cumulo dei vari trattamenti pensionistici, sia diretti che di riversibilita' corrisposti dallo Stato, da altri Enti o da Casse di previdenza e, in particolare, dall'I.N.P.S., perche' il trattamento dovuto e' pur sempre il corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro, e perche' i trattamenti pensionistici realizzano per i lavoratori le esigenze relative al tenore di vita conseguito dagli stessi in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta, e, comunque, sono diretti a soddisfare i bisogni essenziali degli stessi lavoratori e dei loro familiari. Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S.. - S.n. 503/1988; 184/1988; 230/1974; 263/1976; 34/1981; 102/1982; 314/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supestiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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