Corte costituzionale

Sentenza n. 1086/1988

Corte cost., sent. 13 dicembre 1988, n. 1086

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1086/1988
Data di deposito
13 dicembre 1988
Data di decisione
30 novembre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1086

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 12970

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE Come ripetutamente affermato dalla Corte, e' possibile il cumulo dei vari trattamenti pensionistici, sia diretti che di riversibilita' corrisposti dallo Stato, da altri Enti o da Casse di previdenza e, in particolare, dall'I.N.P.S., perche' il trattamento dovuto e' pur sempre il corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro, e perche' i trattamenti pensionistici realizzano per i lavoratori le esigenze relative al tenore di vita conseguito dagli stessi in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta, e, comunque, sono diretti a soddisfare i bisogni essenziali degli stessi lavoratori e dei loro familiari. Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S.. - S.n. 503/1988; 184/1988; 230/1974; 263/1976; 34/1981; 102/1982; 314/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supestiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze