Corte costituzionale
Sentenza n. 1022/1988
Corte cost., sent. 9 novembre 1988, n. 1022
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1022/1988
- Data di deposito
- 9 novembre 1988
- Data di decisione
- 26 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1022
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 17, comma 2, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 12, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
Parametri
- art. 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 42, Costituzione
Massime
Massima n. 12907
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' inammissibile la costituzione di parti che, al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione, non avevano la qualifica di parte nel giudizio 'a quo'.
Massima n. 12908
In caso di espropriazione di fondo agricolo sul quale siano presenti anche titolari di rapporti obbligatori (fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante), il proprietario e' titolare di un autonomo diritto all'indennizzo, che va calcolato in base al valore agricolo medio del fondo ed e' dovuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 17. L. 22 ottobre 1971 n. 865, nel limite massimo del valore venale del fondo, mentre il titolare del rapporto obbligatorio e' titolare a sua volta di un autonomo diritto all'indennizzo, che consiste in una somma pari al valore agricolo medio, indicato dal primo comma dell'art. 16 L. n. 865/1971, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. (In base a tali principi, si e' dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 865).
Massima n. 12909
In caso di espropriazione di immobile con destinazione edificatoria, non e' applicabile la disciplina dell'art. 12, primo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 865, essendo venuto meno, a seguito delle relative declaratorie di illegittimita' costituzionale, un elemento estrinseco della fattispecie, essenziale al funzionamento; pertanto, dovendosi l'indennizzo sulla base del valore venale o di scambio, non e' ipotizzabile a vantaggio del proprietario che proceda alla cessione volontaria una maggiorazione che conduca l'indennizzo al di la' del valore venale. (In base a tali principi, e' stata dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma. L. 22 ottobre 1971 n. 865, che nella interpretazione del giudice 'a quo' renderebbe invece l'importo complessivo delle indennita' di espropriazione di gran lunga superiore al valore del bene espropriato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma e 17, secondo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"), sollevate dal Tribunale di Milano con ordinanza 30 aprile 1987 (R.O. n. 114 del 1988), in riferimento al l'art. 42, terzo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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