Corte costituzionale

Sentenza n. 1012/1988

Corte cost., sent. 3 novembre 1988, n. 1012

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1012/1988
Data di deposito
3 novembre 1988
Data di decisione
26 ottobre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1012

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, legge della Regione Veneto n. 16 del 30 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 13271

Le norme (sub art. 8, comma secondo) della legge regione Veneto 30 aprile 1981, n. 16 - che, per il periodo intercorrente fino alla loro immissione in ruolo, estende ai giovani temporaneamente assunti dalla Regione e dagli enti locali sub-regionali in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 ("Provvedimenti per l'occupazione giovanile"), e successive modificazioni, il trattamento giuridico dei dipendenti non di ruolo dello Stato - non violano l'art. 117 Cost. sotto il profilo della pretesa lesione di una riserva legislativa statale, in quanto esse sono, viceversa, il frutto dell'esercizio di una particolare competenza di attuazione che il legislatore nazionale ha demandato alle regioni con il d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. E neppure si pongono in contrasto con l'art. 128 Cost., nei riguardi dell'autonomia comunale, relativamente alla disciplina dello stato giuridico dei propri dipendenti, poiche` quello stabilito dalla norma impugnata e` appunto un trattamento giuridico provvisorio, che viene assicurato ai giovani dal momento della loro iscrizione nelle graduatorie uniche regionali (dopo aver superato l'esame d'idoneita`) fino alla loro immissione in ruolo, vale a dire per un periodo in cui non e` ancora certa la destinazione finale dei giovani stessi, i quali si trovano (eventualmente) legati con l'ente da un rapporto assolutamente precario. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della legge della Regione Veneto 30 aprile 1981, n. 16 ("Disciplina per l'immissione nei ruoli della Regione, delle province, dei comuni e delle comunita` montane del Veneto dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni in materia di occupazione giovanile, in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e del decreto legge 21 giugno 1980, n. 268. Proroga dei contratti stipulati dalla Regione, dalle province, dai comuni e dalle comunita` montane del Veneto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni"), in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, e 128 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della legge della Regione Veneto 30 aprile 1981, n. 16 ("Disciplina per l'immissione nei ruoli della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane del Veneto dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni in materia di occupazione giovanile, in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e del decreto legge 21 giugno 1980, n. 268. Proroga dei contratti stipulati dalla Regione, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane del Veneto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni"), sollevata, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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