Corte costituzionale
Sentenza n. 1010/1988
Corte cost., sent. 3 novembre 1988, n. 1010
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1010/1988
- Data di deposito
- 3 novembre 1988
- Data di decisione
- 26 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1010
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 1968
Parametri
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 128, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 13269
La previa audizione dell'ente locale sulle modifiche da apportare al piano regolatore in sede di approvazione in tanto ha un proprio fondamento in quanto lo strumento urbanistico sottoposto ad approvazione sia il piano regolatore comunale. Ove, invece, lo strumento urbanistico sia un piano di livello superiore, in riferimento al quale predominante e` l'interesse della Regione (autorita` preposta all'approvazione) l'individuazione dei modi nei quali puo` avvenire il coinvolgimento degli enti, il cui assetto territoriale e` interessato dallo strumento in questione e` rimessa alla discrezionalita` del legislatore (statale o regionale), la quale puo` essere sindacata solo sotto il profilo della ragionevolezza. Ed in relazione a tale profilo appunto si sottrae a censura la disposizione dell'art. 4, comma terzo, della l. regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1 (la` dove consente che, in sede di approvazione, vengano apportate al piano urbanistico comprensoriale, adottato dal consorzio di Comuni, modifiche d'ufficio che non vanno portate a conoscenza del consorzio stesso o dei singoli Comuni interessati), stante la temporaneita` di tale normativa ed il suo stretto collegamento con le esigenze poste dagli eventi sismici del 1967 e 1968. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della Regione Sicilia 3 febbraio 1968, n. 1 ("Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968"), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 114 e 128 Cost., e 14 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana). - cfr. S.n. 82/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 1968, n. 1 ("Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968"), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 114 e 128 Cost., e 14 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia e dal T.A.R. per la Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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