Corte costituzionale

Sentenza n. 1008/1988

Corte cost., sent. 3 novembre 1988, n. 1008

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1008/1988
Data di deposito
3 novembre 1988
Data di decisione
26 ottobre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1008

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 8, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 2, comma 6, legge n. 576 del 20 settembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 12245

Nel sistema della previdenza forense - riformato dalla legge n. 576 del 1980 e dalla legge n. 175 del 1983 - il criterio di corrispettivita' della pensione ai contributi personali versati non esclude ma concorre con il principio solidaristico; per cui l'applicazione di esso limitata a taluni soggetti (avvocati ultrasettantenni) con esclusione di coloro (avvocati infrasettantenni) che proseguono l'attivita' nel quinquennio successivo alla maturazione del diritto a pensione, determina una irrazionale disparita' di trattamento con lesione dell'art. 3 Cost.. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, l'art. 2, ottavo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere. - O. n. 669/1988.

Massima n. 12246

Non appare ragionevole la decurtazione di un terzo della pensione - operata dall'art. 2 della legge n. 576 del 1980 - nei confronti di tutti gli avvocati che restano iscritti agli albi, in quanto il principio di eguaglianza esige che un apporto ulteriore di solidarieta' - ammesso che sia necessario in funzione dell'accesso dei giovani alla professione o al fine di assicurare un certo livello della pensione minima - gravi proporzionalmente su tutti i membri della categoria e non soltanto, sotto specie di decurtazione della pensione, sui pensionati che conservano l'iscrizione all'albo. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, sesto comma della stessa legge 20 settembre 1980 n. 576. - S. 132/1984; 62/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, ottavo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 ("Riforma del sistema previdenziale forense"), nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziché alle percentuali intere;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, della stessa legge 20 settembre 1980 n. 576.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze