Corte costituzionale
Sentenza n. 1007/1988
Corte cost., sent. 3 novembre 1988, n. 1007
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1007/1988
- Data di deposito
- 3 novembre 1988
- Data di decisione
- 26 ottobre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1007
Norme oggetto del giudizio
- art. 122, legge n. 16 del 15 marzo 1963
Parametri
Massime
Massima n. 13268
L'art. 122, primo comma, dell'Ordinamento regionale degli enti locali nella Regione Sicilia, riapprovato con l. 15 marzo 1963, n. 16 - conferendo carattere solo eventuale al giudizio del Consiglio di Prefettura (ora della Corte dei Conti, a seguito della sent. n. 55/1966) sul conto consuntivo dei comuni situati nella regione siciliana - svuota del tutto la garanzia costituzionale relativa alla regolarita` e correttezza della gestione del denaro pubblico e, in particolare, la garanzia (sub art. 103 Cost.) della necessarieta` del giudizio sul conto: coinvolgendo in tale illegittimita` anche le restanti disposizioni dello stesso art. 122, che con la prima fanno sistema. (Illegittimita` costituzionale dell'art. 122, comma primo, della l. 15 marzo 1963, n. 16, intitolata "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana"; illegittimita` conseguenziale dei commi secondo, terzo e quarto della stessa norma).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 122, primo comma, del d. l. vo P.R.S. 29 ottobre 1955, n. 6, riapprovato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, intitolato "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
dichiara, altresì, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del secondo, del terzo, del quarto comma dell'art. 122 del citato d. l. vo P.R.S. 29 ottobre 1955, n. 6, riapprovato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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