Corte costituzionale

Sentenza n. 1007/1988

Corte cost., sent. 3 novembre 1988, n. 1007

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1007/1988
Data di deposito
3 novembre 1988
Data di decisione
26 ottobre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1007

Norme oggetto del giudizio

  • art. 122, legge n. 16 del 15 marzo 1963

Parametri

Massime

Massima n. 13268

L'art. 122, primo comma, dell'Ordinamento regionale degli enti locali nella Regione Sicilia, riapprovato con l. 15 marzo 1963, n. 16 - conferendo carattere solo eventuale al giudizio del Consiglio di Prefettura (ora della Corte dei Conti, a seguito della sent. n. 55/1966) sul conto consuntivo dei comuni situati nella regione siciliana - svuota del tutto la garanzia costituzionale relativa alla regolarita` e correttezza della gestione del denaro pubblico e, in particolare, la garanzia (sub art. 103 Cost.) della necessarieta` del giudizio sul conto: coinvolgendo in tale illegittimita` anche le restanti disposizioni dello stesso art. 122, che con la prima fanno sistema. (Illegittimita` costituzionale dell'art. 122, comma primo, della l. 15 marzo 1963, n. 16, intitolata "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana"; illegittimita` conseguenziale dei commi secondo, terzo e quarto della stessa norma).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 122, primo comma, del d. l. vo P.R.S. 29 ottobre 1955, n. 6, riapprovato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, intitolato "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";

dichiara, altresì, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del secondo, del terzo, del quarto comma dell'art. 122 del citato d. l. vo P.R.S. 29 ottobre 1955, n. 6, riapprovato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze