Corte costituzionale

Sentenza n. 1002/1988

Corte cost., sent. 27 ottobre 1988, n. 1002

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1002/1988
Data di deposito
27 ottobre 1988
Data di decisione
12 ottobre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1002

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 11, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 1, legge n. 968 del 27 dicembre 1977

Parametri

  • art. 8, n.16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 116, Costituzione
  • art. 8, n.15, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 13179

La legge 27 dicembre 1977 n. 968 - che ha posto i principi generali suscettibili di vincolare, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'esercizio delle funzioni legislative in materia di caccia delle Regioni ordinarie - si caratterizza come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa e' dato identificare, anche la legislazione esclusiva delle Regioni e Province a speciale autonomia. In particolare la legislazione esclusiva di Regioni e Province ad autonomia speciale risulta vincolata dalle norme contenture negli artt. 1, 2, 8 e 10 della legge n. 968 del 1977 che - superando i principi in tema di caccia posti dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 - affermano l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, l'affievolimento del tradizionale "diritto di caccia", attualmente subordinato all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario, l'imposizione di un regime di caccia controllata per tutto il territorio nazionale. - Cfr. sent. n. 219/1984 " " 151/1986 " " 99/1987

Massima n. 13180

L'art. 11 della legge quadro sulla caccia 27 dicembre 1977 n. 968 individua - attrverso l'elencazione delle specie cacciabili come eccezioni al generale divieto di caccia per qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana - l'oggetto minimo inderogabiledella protezione che lo Stato, anche in adempimento di obblighi assunti in sede comunitaria ed internazionale, offre al proprio patrimonio faunistico; e tanto l'individuazione della sfera sottoposta a protezione (specie non cacciabili) quanto l'identificazione delle possibili eccezioni (specie cacciabili) investono un interesse unitario proprio della comunita' nazionale la cui valutazione e salvaguardia restano in primo luogo affidati allo Stato. - Cfr. sent. n. 219/1984 " " 151/1986 " " 99/1987

Massima n. 13181

Dato il carattere inderogabile della tutela accordata al patrimonio faunistico dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, che contiene l'elenco delle specie cacciabili, le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome dotate di competenza esclusiva possono, attraverso la propria legislazione, modificare l'elenco delle specie cacciabili (come previsto dall'art. 12, primo comma, della legge n. 968) solo nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia espresso dal primo comma citato art. 11. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 11 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 recante "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e della disciplina della caccia", sollevata - in relazione agli artt. 8 nn. 15 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e 116 Cost. - dal Consiglio di Stato, Sez. VI giurisdizionale sul presupposto che le norme impugnate siano lesive della potesta' legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di caccia). - Cfr. sent. n. 219/1984 " " 151/1986 " " 99/1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 1, 2 e 11 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, recante "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia", con riferimento agli artt. 8 nn. 15 e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e 116 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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