Corte costituzionale
Ordinanza n. 98/1988
Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 98/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 10277
La determinazione dell'entita` della sanzione e` riservata alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario: nel caso di omissione o ritardi della denuncia contributiva, la valutazione ancorata al parametro direttivo della dimensione dell'impresa, non e` arbitraria, rispondendo tale parametro a criteri razionali. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30, L. 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui sanziona l'omessa o ritardata denuncia contributiva).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, sollevata dal Pretore di Chiavari in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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