Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1988

Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
98/1988
Data di deposito
26 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge n. 843 del 21 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 10277

La determinazione dell'entita` della sanzione e` riservata alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario: nel caso di omissione o ritardi della denuncia contributiva, la valutazione ancorata al parametro direttivo della dimensione dell'impresa, non e` arbitraria, rispondendo tale parametro a criteri razionali. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30, L. 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui sanziona l'omessa o ritardata denuncia contributiva).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, sollevata dal Pretore di Chiavari in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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