Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/1988
Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 9, legge n. 1089 del 25 ottobre 1968
Parametri
Massime
Massima n. 10273
Il calcolo indebito di sgravi contributivi e la completa omissione dei versamenti configurano situazioni tra loro non omogenee e conseguentemente e` razionale il diverso trattamento sanzionatorio - ed in particolare la maggiore severita` di sanzioni - riservato discrezionalmente dal legislatore in ordine alla prima ipotesi. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma nono, L. 25 ottobre 1968, n. 1089, che sanziona l'indebito calcolo di sgravi contributivi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Cagliari e dal Pretore di Cagliari con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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