Corte costituzionale

Ordinanza n. 939/1988

Corte cost., ord. 28 luglio 1988, n. 939

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
939/1988
Data di deposito
28 luglio 1988
Data di decisione
8 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:939

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1987

Parametri

Massime

Massima n. 13903

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di un atto non avente forza di legge. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, consentendo l'uso dell'indicazione merceologica "Mozzarella", limiterebbe la tutela apprestata ai produttori del formaggio denominato "Mozzarella di bufala").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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