Corte costituzionale
Ordinanza n. 930/1988
Corte cost., ord. 28 luglio 1988, n. 930
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 930/1988
- Data di deposito
- 28 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:930
Norme oggetto del giudizio
- art. 202, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 14012
Alla notificazione della dichiarazione d'impugnazione per i soli interessi civili (art. 202 cod. proc. pen.) non possono essere applicati gli stessi termini stabiliti dall'art. 325 cod. proc. civ. per la notificazione delle impugnazioni in materia civile, sia perche' questi ultimi sarebbero palesemente eccessivi, date le esigenze cautelari del processo penale - che potrebbero essere compromesse specie nei casi concernenti imputati assoggettati a provvedimenti restrittivi delle liberta' personali - sia in quanto nelle impugnazioni ordinarie la notificazione comprende anche la contestuale proposizione dei motivi di gravame - con decorrenza dei termini dal giorno in cui la sentenza risulti notificata ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ. - mentre la notificazione prevista dall'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen. riguarda la sola dichiarazione di impugnazione - con conseguente decorrenza del termine a partire dal momento della proposizione del gravame -. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 19 aprile 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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