Corte costituzionale

Ordinanza n. 905/1988

Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 905

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
905/1988
Data di deposito
26 luglio 1988
Data di decisione
7 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:905

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 656 del 6 ottobre 1986
  • art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981
  • art. 116, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 11818

La disciplina delle pensioni ordinarie civili e militari non puo' trovare applicazione per le pensioni di guerra, attesa la differenza antologica dei rispettivi trattamenti (Manifesta infondatezza della questione - sotto identico profilo gia' dichiarata non fondata da Corte Cost. 1985 n. 125 - di legittimita' in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. dell'art. 116 d.P.R. 1978 n. 915 come sost. da art. 25 d.P.R. 1981 n. 834 e modif. da art. 17 l. 1986 n. 656, nella parte in cui prevede la prescrittibilita' quinquennale del diritto ad ottenere la pensione di guerra, per asserita disparita' di trattamento rispetto ad aventi diritto a pensione ordinaria civile o militare).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) e modificato dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze