Corte costituzionale
Ordinanza n. 905/1988
Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 905
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 905/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:905
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 656 del 6 ottobre 1986
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981
- art. 116, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 11818
La disciplina delle pensioni ordinarie civili e militari non puo' trovare applicazione per le pensioni di guerra, attesa la differenza antologica dei rispettivi trattamenti (Manifesta infondatezza della questione - sotto identico profilo gia' dichiarata non fondata da Corte Cost. 1985 n. 125 - di legittimita' in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. dell'art. 116 d.P.R. 1978 n. 915 come sost. da art. 25 d.P.R. 1981 n. 834 e modif. da art. 17 l. 1986 n. 656, nella parte in cui prevede la prescrittibilita' quinquennale del diritto ad ottenere la pensione di guerra, per asserita disparita' di trattamento rispetto ad aventi diritto a pensione ordinaria civile o militare).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) e modificato dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze