Corte costituzionale
Ordinanza n. 902/1988
Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 902
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 902/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:902
Norme oggetto del giudizio
- art. 382, codice penale militare di pace
- art. 383, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 14008
L'art. 382 del cod. pen.mil. di pace non attribuisce al P.M. la facolta' di scelta del giudice (monocratico o collegiale), ma gli consente soltanto di formulare al Presidente del Tribunale una proposta per la pronuncia di condanna per decreto, proposta che il Presidente non e' tenuto ad accogliere, potendo restituire gli atti affinche' l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 382. cod. pen. mil. di pace, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.)
Massima n. 14009
Il potere attribuito dall'art. 383 cod. pen. mil. di pace al Presidente del Tribunale circa la decisione se, una volta ricevuta la richiesta del P.M., procedere a giudizio per decreto - che egli stesso emette - oppure far seguire al procedimento le vie ordinarie, non lede il principio del giudice naturale in quanto trattasi di scelta consentita in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, con riferimento a fattispecie astratte e non a posteriori, in relazione a regiudicanda gia' insorta. Peraltro, poiche' la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo - fra i quali non puo' essere trascurato quello concernente la speditezza della Giustizia - non viola il predetto principio neanche la circostanza che, nella specie, la scelta sia posta tra giudice monocratico e giudice collegiale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 383 c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - V. S. n. 139/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 6 novembre 1987 in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.383 c.p.m.p., sollevata con la stessa ordinanza dallo stesso Tribunale in riferimento al medesimo parametro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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