Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/1988
Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 139, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 131, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 157, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 10267
Quando il giudice a quo si limiti semplicemente ad affermare la rilevanza della questione, senza motivare in alcun modo sul punto, la questione sollevata, essendo prospettata in via astratta, va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 131 e 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.. 1124 in quanto l'uno non estende alla malattia professionale gli obblighi di denuncia alla P.S. ed inoltro di questa all'autorita` giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U. e l'altro in quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro).
Massima n. 10268
Qualora il giudice rimettente richieda alla Corte una pronuncia ininfluente sull'esito del giudizio principale la questione di legittimita` costituzionale risulta prospettata in via astratta e, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento alla'art. 3 Cost. - dell'art. 157 cod. pen. in quanto non prevede che la prescrizione per il reato di lesioni gravi, contestati in relazione a malattie professionali, decorra solo dal momento dalla loro denuncia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Desio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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