Corte costituzionale
Ordinanza n. 895/1988
Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 895
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 895/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:895
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 205, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 114, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 14162
La sostanziale differenza esistente fra la pensione ordinaria e la pensione di guerra, avente finalita' risarcitorie, giustifica eventuali diversita' delle rispettive discipline sostanziali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che per le pensioni ordinarie non e' previsto il potere-dovere della Corte dei conti di segnalare all'amministrazione i possibili casi di revoca della pensione privilegiata ed e' fissato il termine di tre anni per l'eliminazione, da parte dell'amministrazione stessa, degli atti viziati da errore di fatto o assimilabile, mentre per le pensioni di guerra e' stabilita l'autotutela dell'amministrazione senza limiti temporali). - v. S.nn. 46/1979, 97, 55/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze