Corte costituzionale

Ordinanza n. 895/1988

Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 895

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
895/1988
Data di deposito
26 luglio 1988
Data di decisione
7 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:895

Norme oggetto del giudizio

  • art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 205, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 114, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 14162

La sostanziale differenza esistente fra la pensione ordinaria e la pensione di guerra, avente finalita' risarcitorie, giustifica eventuali diversita' delle rispettive discipline sostanziali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che per le pensioni ordinarie non e' previsto il potere-dovere della Corte dei conti di segnalare all'amministrazione i possibili casi di revoca della pensione privilegiata ed e' fissato il termine di tre anni per l'eliminazione, da parte dell'amministrazione stessa, degli atti viziati da errore di fatto o assimilabile, mentre per le pensioni di guerra e' stabilita l'autotutela dell'amministrazione senza limiti temporali). - v. S.nn. 46/1979, 97, 55/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze