Corte costituzionale

Ordinanza n. 892/1988

Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 892

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
892/1988
Data di deposito
26 luglio 1988
Data di decisione
7 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:892

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto del 31 ottobre 1941
  • art. 8, e segg., regio decreto n. 3095 del 2 aprile 1985
  • art. 4, regio decreto n. 3095 del 2 aprile 1985
  • art. 91, lett.e n.5, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 11, comma 1, lett.a n.2, regio decreto n. 801 del 16 gennaio 1936
  • art. 7, regio decreto n. 3095 del 2 aprile 1985

Parametri

Massime

Massima n. 13899

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., del R.D. 31 ottobre 1941 (numero ignoto), non essendo stato dal giudice 'a quo' sufficientemente individuato l'atto normativo, si' che non e' possibile individuarne la natura giuridica.

Massima n. 13900

Il mantenimento dell'onere posto ai Comuni di contribuire alle spese per le opere portuali relative ai porti di seconda categoria, prima classe, rimaste di competenza statale - mentre tale onere e' venuto meno per i porti di seconda categoria delle classi successive alla prima a seguito del trasferimento delle opere alle regioni - , e' pienamente giustificato e ragionevole, essendo obiettivamente diverse le situazioni poste a raffronto, ed in considerazione dei vantaggi innegabilmente piu' notevoli che ai detti Comuni derivano dal traffico che si svolge nei porti di maggior rilievo; ne' sono violati gli artt. 5 e 128 Cost., in quanto le autonomie locali ricevono riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 7, 8 segg. del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, dell'art. 91, lett. e, n. 5 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 11, primo comma, lett. a, n. 2 del R.D. 16 gennaio 1936, n. 801).

Massima n. 16538

Va dichiarata la manifesta inammissibilita' di questioni aventi ad oggetto norme prive di forza di legge. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., degli artt. 19, 24 e 25 del R.D. 26 settembre 1904, n. 713, e dell'art. 18 del citato R.D. come sostituito dal R.D. 12 luglio 1912, n. 974).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, 24 e 25 del R.D. 26 settembre 1904 n. 713 ("Regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiagge e fari"), dell'art. 18 del citato regolamento come sostituito dal R.D. 12 luglio 1912, n. 974, e del r.d. 31 ottobre 1941, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost. con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7, 8 e segg. del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095 ("Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie III) con le disposizioni del titolo IV porti spiagge fari della preesistente l. 20 marzo 1865 sui lavori pubblici"), dell'art. 91, lett. E, n. 5, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 ("Testo unico della legge comunale e provinciale"), dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 del R.D. 16 gennaio 1936 n. 801 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova") sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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