Corte costituzionale
Ordinanza n. 88/1988
Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 88/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 1, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
- legge n. 83 del 11 marzo 1970
- art. 8, legge n. 533 del 11 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10265
L'inutile decorso del termine previsto per l'impugnazione da parte del lavoratore dei provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto sul collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli (D.L. 3 febbraio 1970, n. 7) non esplica piu` effetto preclusivo della proponibilita` della domanda giudiziale poiche`, come emerge dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, gli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 delle disp. att. cod. proc. civ. hanno rimosso sia i termini di decadenza contenuti nelle procedure amministrative, sia quelli che, pur se estranei allo stretto ambito delle medesime - come i termini posti per l'inizio dell'azione giudiziaria - sono ad esse strettamente collegati, in quanto diretti a conferire al provvedimento amministrativo conclusivo di dette procedure natura definitiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 22, comma primo, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970, n. 83 -; assorbimento della questione prospettata in riferimento all'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970 n. 83, sollevata dal Pretore di Potenza, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara assorbito l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, alternativamente sollevata dallo stesso Pretore di Potenza, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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