Corte costituzionale
Ordinanza n. 871/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 871
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 871/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 6 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:871
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9214
Attesa la sostanziale non omogeneita' delle fattispecie poste a raffronto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui determina diversamente la durata di pendenza del rapporto tributario per l'Amministrazione finanziaria e per il contribuente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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