Corte costituzionale
Ordinanza n. 840/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 840
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 840/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:840
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, ultimo co., legge n. 177 del 29 aprile 1976
Parametri
Massime
Massima n. 12882
La normativa che dispone la perequazione dei trattamenti pensionistici con gradualita' nel tempo per le esigenze di bilancio, attesi gli aggravi di spesa che la detta importa, non e' arbitraria ma e' espressione della discrezionalita' che il legislatore ha in materia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, L. 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparita' di trattamento che la norma determina tra coloro che sono cessati dal servizio nel corso dell'anno 1975 e coloro che sono stati collocati a riposo nel biennio 1976-77, essendo stati i primi esclusi dagli aumenti previsti a favore dei secondi, pur essendo rimasto immutato nel triennio 1975-77 il trattamento economico corrisposto in attivita' di servizio). - cfr. S.n. 349/1985; O.n. 92/1987.
Massima n. 12883
La situazione dei pensionati degli istituti di previdenza non e' identica a quella dei pensionati statali per la differenza che sussiste tra i vari regimi pensionistici, mentre e' espressione di una linea di tendenza la loro parificazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, L. 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparita' di trattamento che la suddetta norma determina tra i pensionati degli istituti di previdenza e quelli dello Stato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, u.c., della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento dei trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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