Corte costituzionale
Ordinanza n. 839/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 839
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 839/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:839
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, ultimo co., legge n. 379 del 11 aprile 1955
- art. 40, comma 5, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
Parametri
Massime
Massima n. 12885
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, quinto comma, R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, ed 8, ultimo comma, L. 11 aprile 1955 n. 379, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui impongono alla vedova del dipendente iscritto alla C.P.D.E.L., od agli altri superstiti che abbiano diritto alla pensione diretta di privilegio, di presentare la domanda entro il termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto. Non sussiste infatti parita' di situazioni tra i dipendenti statali i cui trattamenti di quiescenza sono direttamente amministrati dallo Stato (per i quali analogo termine e` fissato in cinque anni) e gli altri dipendenti pubblici il cui Fondo pensioni e` gestito da apposite Casse amministrate dagli Istituti di previdenza nell'ambito del Ministero del tesoro. - cfr. S.n. 26/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 8, u.c., della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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