Corte costituzionale
Ordinanza n. 836/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 836
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 836/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:836
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 628 del 27 ottobre 1973
- art. 10, legge n. 628 del 27 ottobre 1973
- art. 8, legge n. 628 del 27 ottobre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 15865
La situazione del personale militare beneficiario dell'indennita' di servizio, (o dell'assegno perequativo teorico) non computabile ai fini pensionistici, non e' identica e non e' percio' raffrontabile, ai fini del giudizio di eguaglianza, con la situazione degli ufficiali (colonnelli e generali) beneficiari dell'indennita' di funzione, della quale e' invece previsto il computo, ai predetti fini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 9 e 10, l. 27 ottobre 1973, n. 628, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 15866
Come la previsione di trattamenti retributivi diversi e della loro decorrenza, anche la valutazione del tempo e dei modi della perequazione delle pensioni e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore che l'attua con gradualita', in ordine alle disponibilita' finanziarie, risultando un aggravio del bilancio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 9 e 10, della legge 27 ottobre 1973, n. 628, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di Istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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