Corte costituzionale

Ordinanza n. 836/1988

Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 836

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
836/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:836

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 628 del 27 ottobre 1973
  • art. 10, legge n. 628 del 27 ottobre 1973
  • art. 8, legge n. 628 del 27 ottobre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 15865

La situazione del personale militare beneficiario dell'indennita' di servizio, (o dell'assegno perequativo teorico) non computabile ai fini pensionistici, non e' identica e non e' percio' raffrontabile, ai fini del giudizio di eguaglianza, con la situazione degli ufficiali (colonnelli e generali) beneficiari dell'indennita' di funzione, della quale e' invece previsto il computo, ai predetti fini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 9 e 10, l. 27 ottobre 1973, n. 628, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 15866

Come la previsione di trattamenti retributivi diversi e della loro decorrenza, anche la valutazione del tempo e dei modi della perequazione delle pensioni e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore che l'attua con gradualita', in ordine alle disponibilita' finanziarie, risultando un aggravio del bilancio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 9 e 10, della legge 27 ottobre 1973, n. 628, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di Istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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