Corte costituzionale
Ordinanza n. 835/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 835
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 835/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:835
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 20, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
- art. 14, decreto-legge n. 633 del 30 dicembre 1979
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 1, legge n. 895 del 30 dicembre 1980
- art. 1, decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981
- legge n. 537 del 26 settembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 12170
La non consentita possibilita' che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni in materia di previdenza ed assistenza sociale, venga ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale (di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero di lavoro) non e' irrazionale e non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente finalita', imposta dalla stessa Costituzione, di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro, onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un sistema precipuamente fondato sul principio solidaristico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218, 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Parma, di Sanremo, di Cagliari, di Asti e di Forlì con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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