Corte costituzionale

Ordinanza n. 835/1988

Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 835

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
835/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:835

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 20, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 14, decreto-legge n. 633 del 30 dicembre 1979
  • legge n. 33 del 29 febbraio 1980
  • art. 1, legge n. 895 del 30 dicembre 1980
  • art. 1, decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981
  • legge n. 537 del 26 settembre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 12170

La non consentita possibilita' che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni in materia di previdenza ed assistenza sociale, venga ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale (di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero di lavoro) non e' irrazionale e non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente finalita', imposta dalla stessa Costituzione, di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro, onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un sistema precipuamente fondato sul principio solidaristico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218, 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Parma, di Sanremo, di Cagliari, di Asti e di Forlì con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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