Corte costituzionale
Ordinanza n. 813/1988
Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 813
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 813/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:813
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 6, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
- art. 17, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 14159
Esigenze superiori di solidarieta' sociale, cui sono ispirati i moderni sistemi previdenziali relativi alle varie categorie di professionisti, rendono non irrazionale che l'obbligo contributivo previsto a carico dei geometri sia collegato al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attivita' professionale, quale quello dell'iscrizione al rispettivo albo. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, denunziati in quanto prevedono per i geometri, rispettivamente, l'obbligo del versamento alla Cassa di un contributo di solidarieta' "pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue" da parte degli iscritti all'albo che non siano iscritti e non siano tenuti ad iscriversi alla Cassa, e l'obbligo di comunicazione alla Cassa dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' del volume di affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno). - v. S.n. 133/1984, O.n. 707/1988.
Massima n. 14160
Ogni sistema previdenziale presenta una propria autonomia, in relazione alle peculiarita' della categoria cui si riferisce; pertanto, le eventuali diversita' di soluzioni normative non possono essere assunte, in linea di principio, a sostegno di presunte violazioni del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, denunziati in quanto prevedono per i geometri, rispettivamente, l'obbligo del versamento alla Cassa di un contributo di solidarieta' "pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue" da parte degli iscritti all'albo che non siano iscritti e non siano tenuti ad iscriversi alla Cassa, e l'obbligo di comunicazione alla Cassa dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' del volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno). - v. S.nn. 284/1986, 368/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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