Corte costituzionale
Ordinanza n. 811/1988
Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 811
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 811/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:811
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 55 del 21 agosto 1984
- art. 6, comma 1, legge della Regione siciliana n. 55 del 21 agosto 1984
Parametri
- art. 17, lett.f), statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 15946
La necessita' di osservanza da parte della legislazione regionale siciliana dell'art. 17, lett. f) dello Statuto ed, in particolare, dei "minimi stabiliti dalle leggi dello Stato" in materia di "rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale", va riferita ai trattamenti minimi contrattuali - e non anche ai termini previsti da leggi regionali per l'acquisizione, da parte dei lavoratori, di determinati diritti - non rivestendo a tale riguardo carattere di principio generale, vincolante per la regione stessa, in materia di lavoro, la previsione di cui al primo comma dell'art. 140, d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, che attribuisce il diritto al mantenimento in servizio ai dipendenti delle esattorie, se, alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria, risultino iscritti da almeno tre mesi al fondo previdenza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 17, lett. f, dello Statuto regionale - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, che, nel dettare la disciplina del conferimento delle esattorie siciliane alla SOGESI, subordina la conferma del personale in servizio presso le singole esattorie alla condizione che lo stesso risultasse iscritto, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali).
Massima n. 15947
L'art. 6, primo comma, della legge della regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55 (v. massima A), non viola l'art. 3 Cost., in quanto costituisce esercizio, non arbitrario, della discrezionalita' del legislatore regionale in ordine al tempo di acquisizione del diritto al mantenimento del rapporto di servizio da parte del personale delle esattorie, basato sulle peculiari esigenze di rinnovamento nella gestione delle imposte dirette. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge della Regione Sicilia 21 agosto 1984 n. 55).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 21 agosto 1984 n. 55, sollevata, in riferimento all'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana, dal Pretore di Vittoria con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge della Regione Siciliana 21 agosto 1984 n. 55, sollevata, in riferimento agli artt. 17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana e 3 Cost., dal Pretore di Adrano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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