Corte costituzionale

Ordinanza n. 795/1988

Corte cost., ord. 7 luglio 1988, n. 795

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
795/1988
Data di deposito
7 luglio 1988
Data di decisione
22 giugno 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:795

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15642

Le ipotesi previste dall'art. 191 cod. civ., come cause di scioglimento della comunione tra coniugi, presuppongono un accertamento formale definitivo della cessazione dell'obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione. Tra di essi non e' conseguentemente previsto il provvedimento presidenziale, ex art. 708 cod. proc. civ., di autorizzazione a vivere separatamente nelle more del procedimento di separazione, il cui carattere temporaneo impedisce che la situazione di tali coniugi possa essere equiparata a quella dei coniugi legalmente separati, e dunque esclude che il perdurare per essi del regime di comunione dei beni possa costituire una violazione dell'art. 3 Cost..

Massima n. 15643

Manifesta inammissibilita' della questione perche' sollevata presupponendo la possibilita' di emanazione, da parte della Corte, di una sentenza rivolta ad introdurre un nuovo istituto normativo nella disciplina della comunione legale dei beni, e pertanto invasiva del campo delle scelte di politica del diritto riservato al legislatore (nella specie: una sentenza additiva che conferisca al provvedimento presidenziale, ex art. 708 cod. proc. civ., di autorizzazione a vivere separatamente, un effetto giuridico non previsto, consistente, "nella quiescenza temporanea" del regime di comunione, ossia nella provvisoria sospensione della "vis adquisitiva" ad esso attribuita dall'art. 177 cod. civ.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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