Corte costituzionale
Ordinanza n. 795/1988
Corte cost., ord. 7 luglio 1988, n. 795
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 795/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:795
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15642
Le ipotesi previste dall'art. 191 cod. civ., come cause di scioglimento della comunione tra coniugi, presuppongono un accertamento formale definitivo della cessazione dell'obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione. Tra di essi non e' conseguentemente previsto il provvedimento presidenziale, ex art. 708 cod. proc. civ., di autorizzazione a vivere separatamente nelle more del procedimento di separazione, il cui carattere temporaneo impedisce che la situazione di tali coniugi possa essere equiparata a quella dei coniugi legalmente separati, e dunque esclude che il perdurare per essi del regime di comunione dei beni possa costituire una violazione dell'art. 3 Cost..
Massima n. 15643
Manifesta inammissibilita' della questione perche' sollevata presupponendo la possibilita' di emanazione, da parte della Corte, di una sentenza rivolta ad introdurre un nuovo istituto normativo nella disciplina della comunione legale dei beni, e pertanto invasiva del campo delle scelte di politica del diritto riservato al legislatore (nella specie: una sentenza additiva che conferisca al provvedimento presidenziale, ex art. 708 cod. proc. civ., di autorizzazione a vivere separatamente, un effetto giuridico non previsto, consistente, "nella quiescenza temporanea" del regime di comunione, ossia nella provvisoria sospensione della "vis adquisitiva" ad esso attribuita dall'art. 177 cod. civ.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze